In occasione dell’appuntamento formativo di “Telefisco 2019”, gli esperti hanno risposto anche ai quesiti pervenuti nel forum con i lettori e, tra questi, diversi riguardavano vari aspetti del diritto societario.
Obbligo di nomina anche per società di capitali agricole
Un quesito poneva l’interrogativo riguardante il caso in cui, le società di capitali agricole che superano i limiti dimensionali previsti, con la nuova riforma, sono soggette o meno all’obbligo di dotarsi di organi di controllo/revisore.
Gli esperti hanno chiarito che, nonostante la modifica normativa relativa all’obbligo di dotazione di organo di controllo o revisore per le Società a responsabilità limitata (Srl) sia contenuta nel Codice della crisi d’impresa, la stessa non coinvolge esclusivamente i soggetti cui è rivolta la disciplina della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo.
A tal proposito, si ricorda che, l’articolo 379 del suddetto Codice, recante “Nomina degli organi di controllo”, apporta modifiche all’articolo 2477 del Codice Civile, applicabile a tutte le società a responsabilità limitata.
In virtù di quanto sopra esposto, quindi, anche le società di capitali agricole, “in caso di superamento dei nuovi limiti dimensionali previsti – si legge nella risposta – dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore”.
Termini per la nomina dell’organo di controllo
È stato posto il quesito secondo cui, ipotizzando che il decreto recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale in questi giorni, una Srl obbligata alla nomina dell’organo di controllo solo in base ai nuovi parametri, ma che approva il bilancio in aprile 2019, quali termini ha per la sua nomina.
Come hanno ricordato gli esperti, la nomina dell’organo di controllo e del revisore scatta – a regime – con l’assemblea che approva il secondo esercizio di superamento di uno dei limiti. Da quel momento, occorre provvedere nei successivi 30 giorni, secondo l’articolo 2477, comma 6, del Codice Civile.
Per la prima applicazione – come specifica la risposta – in caso di superamento dei limiti nei bilanci chiusi con riferimento al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 (esercizio coincidente con l’anno solare), la società a responsabilità limitata dovrà nominare l’organo di controllo o il revisore entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 379, comma 3, del Codice.
Il citato comma 3, infatti, nello specifico dispone che «le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data…».
Detta disposizione, entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (come stabilito dal successivo articolo 389, comma 2), non ancora avvenuta.
Qualora il decreto venisse pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni, il termine per la prima nomina si avrebbe, in sostanza, ad inizio dicembre 2019.
Scissione di partecipazioni e conferimento nella Newco
Un altro quesito posto, è quello relativo alla possibilità di prevedere una scissione delle partecipazioni di una società a favore dei singoli soci, con successivo conferimento delle medesime a favore di una nuova società partecipata dagli stessi soci.
Nell’operazione di riorganizzazione in esame, secondo gli esperti, la combinazione delle due operazioni (vale a dire scissione e successivo conferimento) determinerebbe come risultato finale il possesso della medesima partecipazione originaria attraverso la costituzione di una “Newco”.
Questo risultato – si legge nella risposta – avrebbe potuto realizzarsi attraverso il diretto conferimento della partecipazione nella Newco da parte dei soci.
L’artificiosità del percorso seguito – affermano gli esperti – potrebbe, quindi, essere contestato dall’Agenzia delle Entrate, se essenzialmente giustificato da ragioni di risparmio fiscale.
A tal proposito, gli esperti richiamano anche la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 30 dell’8 ottobre 2018.