L'articolo 25 octies del Codice della crisi (CCI - Dlgs 14/2019) costituisce una tappa fondamentale nell'ambito normativo aziendale durante situazioni di crisi. Questa disposizione stabilisce l'obbligo, a carico degli organi di controllo societario, di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la presenza dei presupposti per l'istanza di accesso alla composizione negoziata, secondo quanto definito nell'articolo 17 CCI. La segnalazione, che deve essere motivata e trasmessa con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, impone anche la fissazione di un termine congruo per la risposta dell'organo amministrativo, non superiore a trenta giorni.
Durante le trattative, l'articolo 25 octies preserva il dovere di vigilanza delineato dall'articolo 2403 del Codice civile. La tempestiva segnalazione e la supervisione dell'andamento delle trattative emergono come elementi cruciali nella valutazione della responsabilità dei sindaci, conforme a quanto previsto dall'articolo 2407 del Codice civile.
Indice argomenti
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Introduzione all'Articolo 25 Octies del Codice della Crisi
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Ruoli e doveri dei sindaci e degli amministratori
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Obbligo di segnalazione come documentazione di attività di vigilanza
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L’ attività di vigilanza dopo la segnalazione iniziale
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Necessità di un adeguato assetto organizzativo
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Riferimenti normativi
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Il ruolo del Collegio Sindacale e del Sindaco Unico nell'obbligo di segnalazione e vigilanza (230 kB)
Il ruolo del Collegio Sindacale e del Sindaco Unico nell'obbligo di segnalazione e vigilanza
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