Una deliberazione con cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato e reso vincolante la proposta di impegni presentata dall’istante per rimediare a violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici nei confronti dei propri clienti, è l’evento in grado di incidere sul rapporto contrattuale e, quindi, il presupposto per poter emettere le note di variazione in diminuzione dell’IVA (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).
È quanto emerge dalla Risposta n. 77 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 19 marzo 2019.
Il quesito
L’istanza d’interpello è stata formulata dalla società Alfa, attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale. In pratica, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha segnalato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, presunte violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici da parte dell’istante. In particolare, è emerso che la società istante ha applicato ai propri clienti domestici, per un determinato periodo, un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea.
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha avviato nei confronti della società un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici.
La società istante ha, quindi, presentato una proposta di impegni al fine di determinare la chiusura del suddetto procedimento senza l’accertamento dell’infrazione e l’irrogazione delle connesse sanzioni.
Con una deliberazione, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha dichiarato ammissibile la proposta di impegni assunti dalla società Alfa e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet. La stessa Autorità, sempre con deliberazione, ha approvato e reso vincolante la proposta di impegni assunti dalla società istante e ha chiuso il procedimento sanzionatorio senza accertare l’infrazione.
In seguito a tutto ciò, in sostanza, la società chiede di sapere se il procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa essere ricondotto nella casistica rientrante nella locuzione “e simili” (articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972), che legittima l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA al verificarsi di determinati eventi e da quando decorra il dies a quo per provvedere all’emissione di detta nota.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco ricorda anzitutto quanto disposto dall’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, nella sua attuale formulazione, per poi evidenziare che, al verificarsi di uno dei presupposti per potersi avvalere della facoltà di operare la variazione in diminuzione, per effetto del richiamo all’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, contenuto nel citato articolo 26, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Inoltre, il citato articolo 26, comma 2, riferendosi anche alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, consente di valorizzare ragioni ulteriori per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile.
A tal proposito, le Entrate, si rifanno a quanto sottolineato dalla Suprema Corte e dalla prassi, dove si precisa: ciò che conta non è tanto la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell’imponibile e dell’IVA, quanto piuttosto che della variazione e della sua causa si effettui registrazione ai sensi degli articoli 23, 24, e 25 del D.P.R. n. 633/1972.
Nella risposta, quindi, il Fisco specifica che, tra i casi “simili”, si possono ricondurre tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte con effetto ex tunc gli effetti dell’atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni.
In virtù di tutto quanto esposto, l’Amministrazione Finanziaria conclude affermando che la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato e reso vincolante la proposta di impegni presentata dalla società istante, “è l’evento in grado di incidere sul rapporto contrattuale e, quindi, il presupposto per poter emettere le note di variazione in diminuzione dell’IVA ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, le note di variazione, possono essere emesse al più tardi entro il 30 aprile 2019”.
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