9 aprile 2018

Notifica della cartella nel fallimento

Autore: Paola Mauro
Nel caso di fallimento delle società di persone e di conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ex art. 147 L.fall., gli atti del procedimento tributario, se inerenti a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, devono essere notificati sia al fallito sia al curatore, a pena di nullità.

È quanto emerge dalla sentenza n. 7634 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, pubblicata in data 23/03/2018.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione di prime cure, ha annullato la cartella di pagamento oggetto del giudizio, relativa a somme per IVA e IRAP anni d’imposta 2002 - 2003 – 2004, in ragione del fatto che i prodromici atti di accertamento erano stati notificati al socio illimitatamente responsabile della S.n.c. dichiarata fallita (art. 147 L.fall.) ma non al curatore.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge, in particolare per quanto riguarda la riconosciuta legittimazione della curatela fallimentare a contestare, in occasione dell'impugnazione della cartella, la validità dell’atto accertativo prodromico.

Per la Suprema Corte il ricorso dell’Agenzia fiscale non è fondato e va respinto.

Nella giurisprudenza di legittimità si sono consolidati i seguenti principi:
  • la dichiarazione di fallimento non comporta la cessazione dell'impresa ma soltanto la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore del fallimento, pertanto gli atti del procedimento tributario formatisi successivamente alla dichiarazione di fallimento debbono essere indirizzati, onde essere opponibili a essa, all'impresa in quanto assoggettata alla procedura concorsuale (Cass. n. 12789/2014);
  • in caso di fallimento delle società di persone e di conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147 legge fallimentare, l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non al solo contribuente, del quale è stato dichiarato il fallimento personale - posto che questi, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio conseguenti alla definitività dell'atto impositivo è eccezionalmente abilitato a impugnarlo - ma anche al curatore (Cass. n. 5384/2016);
  • la rappresentanza processuale del curatore, in caso di fallimento della società di persone, si estende a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento, sicché tutti gli interessi patrimoniali trovano piena e esaustiva rappresentanza nello stesso (Cass. n. 6n799/2000, Cass. n. 26108/2008, Cass. n. 25616/2010).
  • ne consegue che il curatore è legittimato a stare in giudizio quale organo del fallimento sociale e/o di ciascuno dei soci e deve attuare il contraddittorio con esplicito riferimento al fallimento (Cass. n. 26177/2007; Cass. n. 25616/2010).

Ebbene, alla luce di questi principi i Massimi giudici hanno ritenuto del tutto corretta la decisione assunta dalla CTR di Napoli. Il che ha comportato il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che però non è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, attesa la mancanza di attività difensiva della parte contribuente nel giudizio di legittimità.
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