23 marzo 2018

Novità per le aziende che operano con la Svizzera

Autore: Diana Perez Corradini
Dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore alcune modifiche apportate alla Legge IVA Svizzera che hanno un diretto impatto per le aziende che operano in Svizzera.

In sostanza, le modifiche riguardano il fatto che le imprese che hanno un volume d’affari superiore a 100.000 franchi svizzeri dovranno versare l’IVA in Svizzera attraverso la figura del rappresentante fiscale.

Il cambiamento effettuato nella Legge IVA Svizzera riguarda in prima battuta il fatto che il limite a partire dal quale un’impresa è obbligatoriamente assoggettata all’IVA, non è più determinato soltanto attraverso la cifra d’affari realizzata sul territorio svizzero ma quella effettuata su base mondiale.

La conseguenza di tale cambiamento è che molte aziende italiane che operano con la Svizzera saranno “costrette” ad aprirsi una posizione IVA in Svizzera attraverso la figura del rappresentante fiscale per poter assolvere agli obblighi richiesti da tale normativa.

Per recepire tali modifiche è stato modificato l’art. 10 della Legge IVA Svizzera che nel suo nuovo testo dispone quanto segue:
“È esentato dall’assoggettamento chi:
a) Realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2;
b) indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede all’estero chi esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
  1. prestazioni esenti dall’imposta;
  2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l’articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
  3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero.”

Come si può notare dal testo della nuova normativa, ora rileva l’intero volume d’affari dell’impresa estera mentre prima rilevava soltanto quello connesso con le operazioni effettuate in Svizzera.

Quindi, facendo un esempio pratico: se fino al 2017 un’impresa italiana che realizzava in Svizzera prestazioni per 60.000 Euro non doveva assoggettare tali prestazioni ad IVA in Svizzera, nel 2018 dovrà verificare la propria posizione considerando il proprio volume d’affari realizzato su base mondiale. Ciò significa che se il volume d’affari su base mondiale per il 2018 supera i 100.000 Franchi Svizzeri tale impresa dovrà identificarsi tramite rappresentante fiscale in Svizzera per assoggettare ad IVA locale tutte le operazioni effettuate in territorio svizzero.

Per essere assoggettata all’imposta, un‘impresa estera senza domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa in territorio svizzero è tenuta prima a farsi rappresentare da un rappresentante domiciliato in Svizzera.
In base alla normativa Svizzera, viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera.

In quanto tale non deve necessariamente essere un ufficio fiduciario, un avvocato o un appartenente a una determinata categoria professionale, bensì può essere anche una persona privata.

Al momento dell’iscrizione online all’IVA, l’impresa estera dovrà indicare obbligatoriamente il rappresentante fiscale svizzero. Non sarà possibile annunciarsi senza quest’ultimo.

Quindi, in base a quanto sopra esposto, la nomina del rappresentante fiscale sarà condizione indispensabile per ottenere la partita IVA svizzera e poter operare in base alla nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2018.

Si tenga infine presente che le imprese che rispettano le condizioni per l’assoggettamento ad imposta in Svizzera devono annunciarsi autonomamente all'AFC (Amministrazione Federale delle Contribuzioni).

L’annuncio va effettuato online sul sito internet dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (pagina principale -> imposta sul valore aggiunto -> servizi -> moduli-servizi online -> iscrizione all’IVA).

Il numero IVA assegnato ad ogni contribuente avrà il seguente formato: CHE-123.456.789 IVA.

L’estensione può essere fatta anche in lingua francese (TVA) o in lingua tedesca (MWST). Per contro, l’abbreviazione inglese (VAT) non è autorizzata.

Inoltre, un altro adempimento che sarà necessario effettuare riguarda il fatto che a copertura degli importi dovuti per legge all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni, l'impresa estera deve prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagare l'importo in contanti.

Si specifica che dal 1° agosto 2017 sono cambiate le regole per il calcolo della garanzia. La stessa sarà calcolata come segue:
  • 3% dell’ammontare atteso della cifra d’affari imponibile realizzata sul territorio svizzero (esportazioni escluse);
  • importo minimo: 2.000 CHF;
  • importo massimo: 250.000 CHF.

In casi particolari l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si riserva il diritto di calcolare diversamente l’ammontare della garanzia.
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