13 novembre 2018

Nulla la cartella notificata al socio della Snc per debiti tributari della società

Autore: Francesco Rubera
È nulla l’iscrizione a ruolo e la cartella notificata al socio di una società in nome collettivo senza la preventiva esecuzione forzata infruttuosa sulla società in violazione dell’art 2291 e 2304 del Codice civile (cd beneficium excussionis).

Lo ha stabilito la Cassazione con Sent. 23260 del 2018 pubblicata in data 27/09/18, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità esistente al 31/12/16. Questo nuovo orientamento trae spunto dalla Sentenza n 4959 del 27/2/17 secondo cui “l’iscrizione a ruolo a carico del socio illimitatamente responsabile, avvenuta senza preventiva esecuzione sui beni della società, è illegittima e il vizio si riverbera sulla cartella di pagamento”. La Ctr aveva dichiarato legittima la notifica ai soci, atteso che il “beneficium excussionis” poteva essere opposto solo in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 546/92 dopo il pignoramento con giurisdizione del Giudice ordinario.

L’orientamento della Ctr veniva censurato per la specificità della materia dell’esecuzione tributaria in base a ruolo. Ed invero, il beneficio di escussione è una condizione dell’azione esecutiva e, quindi, prima facie è materia di opposizione all’esecuzione, tuttavia la notificazione della cartella, oltre ad avere la funzione di notifica del precetto, serve a portare a conoscenza del contribuente l’estratto del ruolo (titolo esecutivo). Dalla data di notifica decorrono i termini per l’impugnazione.

In giurisprudenza vige l’ammissibilità dell’impugnazione dell’atto di precetto per far valere il diritto al beneficio di escussione del debitore esecutato, senza dover attendere necessariamente il pignoramento (Cass. n.23749 del 2011), anzi, proprio in forza della Sentenza n.114 della Corte Costituzionale ed in virtù dell’esclusione della giurisdizione tributaria in merito alle controversie sorte successivamente all’inizio dell’esecuzione forzata (art. 2, DLgs 546/92), con la declaratoria di incostituzionalità dell’art57,comma 1, lett A) del DPR 602/73, è stato chiarito che se il contribuente contesti il titolo della riscossione coattiva, la controversia appartiene al Giudice tributario con il ricorso avverso il ruolo e la cartella di pagamento ex art. 19 del D.Lgs.546/92 e non con l’opposizione ex art. 615 c.p.c.

E’quindi indubbio che il beneficium excussionis si debba opporre avanti al Giudice tributario. La sentenza ha posto l’accento sull’art. 21 del DLgs 546/92, secondo cui “la notifica della cartella vale anche come notificazione del ruolo”, con la conseguenza che il ruolo non è solo atto esclusivo dell’Ente impositore, ma precede ogni attività dell’Agente della Riscossione (Cass. 19704/2015), rappresentando l’atto presupposto e l’iscrizione a ruolo senza il preventivo beneficium excussionis è illegittima con nullità che si riverbera sulla cartella.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy