29 maggio 2018

Nullo l’avviso con firma digitale notificato con raccomandata

Autore: Paola Mauro
A giudizio della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara (Sentenza 926/01/17), è nullo l’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e poi inviato a mezzo posta raccomandata e non tramite PEC.

La suddetta Commissione ha esaminato il ricorso proposto da un libero professionista avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’omessa fatturazione di alcune pratiche Docfa e Pregeo e, conseguentemente, maggiori compensi per l’anno d’imposta 2011.

Il professionista in questione, con il motivo accolto, ha eccepito la nullità dell’atto impositivo per violazione dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600/73, perché non solo sottoscritto digitalmente e non mediante firma autografa, ma anche perché inviato in formato cartaceo a mezzo raccomandata e non tramite posta elettronica certificata (PEC).

Nell’articolata motivazione della sentenza in esame, la CTP di Pescara ha evidenziato, fra l’altro, che «l’invalidità di un atto tributario, essendo quest’ultimo a formazione procedimentale progressiva, può derivare non solo da questioni sostanziali, ma anche da aspetti procedurali la cui mancanza o indeterminabilità può determinare l’illegittimità del provvedimento amministrativo».

Il Collegio di primo grado, poi, richiama l’articolo 15, comma 7, D.l. 78/2009, il quale consente di sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile solo per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati e da attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata; è il caso della tasse automobilistiche, delle concessioni governative e dei canoni di locazione non dichiarati (v. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2/11/2010).

Infine, la CTP di Pescara rileva, per un verso, che per gli accertamenti ordinari «la sottoscrizione, necessaria ai fini della validità, può essere solo autografa ovvero dal 1 luglio 2017, in vigenza della Pec, attraverso firma digitale, atteso che il contribuente riceverà documenti informatici e non cartacei», per l’altro, che il Cad (Codice dell’amministrazione digitale) impone di inviare tramite Pec i documenti su cui è apposta la “firma digitale”, in quanto «solo la combinazione di firma digitale ed invio tramite Pec consentirà al contribuente un immediato controllo dell’autenticità del provvedimento notificato, oltre che l’accesso a tutte le informazioni ed atti correlati».

Perciò il Collegio giudicante ritiene che nel caso di specie l’atto impugnato è di fatto privo di valida sottoscrizione e, dunque, nullo ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del d.P.R. 600/73, recando la firma digitale e non la firma autografa ed essendo stato notificato in modalità cartacea, tramite posta ordinaria.
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