1 ottobre 2018

Nuovi strumenti finanziari per il rilancio della crescita: profili fiscali

Autore: Giovambattista Palumbo
L’obiettivo di alcuni nuovi tipi di strumenti finanziari (PIR, ELTIF) è quello di convogliare risorse verso società e progetti a lungo termine in ambito dell’economia reale, mirando, in particolare, a coinvolgere il piccolo risparmiatore, convincendolo, anche attraverso la leva fiscale, ad investire, magari anche in PMI, sempre “a caccia” di capitali e risorse per competere sui mercati esteri.

Disciplina fiscale dei PIR - Caratteristica del regime agevolativo fiscale dei PIR (piani individuali di risparmio) è la non imponibilità dei redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR e dei redditi diversi di natura finanziaria, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), derivanti dagli investimenti contenuti nel PIR, a seguito del compimento di un minumum holding period quinquennale degli investimenti.
Il mancato rispetto del predetto termine comporta la perdita del beneficio fiscale, con la ripresa a tassazione dei redditi percepiti o realizzati in regime di non imponibilità nel periodo di investimento (recapture).

Gli aspetti salienti della disciplina sono i seguenti:
• il piano può essere costituito da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato operanti al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali (requisito soggettivo);
  • gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni (requisito temporale);
  • il piano si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro (limiti all’entità dell’investimento);
  • in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti, per almeno il 70% del valore complessivo, in “strumenti finanziari qualificati”. Deve trattarsi di strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del TUIR, o in Stati membri dell’Unione Europea, o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70% deve essere investita, per almeno il 30% del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) della Borsa italiana, o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (vincoli di investimento in strumenti finanziari qualificati);
  • le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti, per una quota superiore al 10% del totale, in strumenti finanziari di uno stesso emittente, o stipulati con la stessa controparte, o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte, o in depositi e conti correnti (limite alla concentrazione);
  • le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (divieto di investimento in Paesi non collaborativi);
  • il piano può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile (condizione di assenza di partecipazioni qualificate e altri strumenti finanziari).

L'Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018, ha peraltro ulteriormente chiarito gli aspetti tributari dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e dei PIR immobiliari, evidenziando, ad esempio, come, per beneficiare del regime fiscalmente agevolato, siano necessari una serie di adempimenti a carico degli intermediari abilitati e delle imprese di assicurazione presso i quali i PIR sono detenuti, tra cui, in particolare:
  1. acquisire l'autodichiarazione da parte dell'investitore in merito al possesso dei requisiti personali e patrimoniali previsti (residenza, unicità della titolarità, assenza di partecipazioni "qualificate" detenute direttamente o indirettamente dal titolare del PIR o dai suoi familiari);
  2. tenere separata evidenza, ai fini fiscali, per ciascun anno delle somme e dei valori destinati al piano e degli investimenti qualificati effettuati;
  3. restituire le ritenute alla fonte e imposte sostitutive applicate in capo ai titolari del PIR che non sono dovute, ed effettuarne lo scomputo dal versamento di altre ritenute e imposte;
  4. recuperare le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti, o chiedendone la provvista al titolare per provvedere al versamento nei tempi richiesti.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato come l'art. 1, comma 114, della Legge n. 232/2016 disponga che il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel PIR non è soggetto all'imposta sulle successioni.
Il richiamo espresso ai trasferimenti mortis causa sui benefici fiscali dei PIR esclude comunque che il regime agevolato sia applicabile a i trasferimenti inter vivos, come nel caso delle donazioni.

Gli ELTIF - Analoghi incentivi fiscali potrebbero infine essere estesi, vista la medesima finalità dello strumento, anche agli ELTIF (fondi di investimento europeo a lungo termine), al fine di fare così affluire ancora maggiori risorse alle PMI.
Tali ultimi strumenti, di matrice europea, arricchiscono infatti il panorama degli strumenti finanziari finalizzati ad incoraggiare investimenti a lungo termine.
Le attività in cui investono gli ELTIF sono peraltro qualificate come "investimenti alternativi", cioè categorie di attività non rientranti nella definizione tradizionale di azioni e obbligazioni quotate e comprendono ad esempio, immobili, venture capital, private equity, fondi speculativi, società non quotate.
Insomma, leva fiscale e investimenti sono sempre due facce della stessa medaglia.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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