2 luglio 2018

Omesso Acconto IMU e TASI 2018: le date del ravvedimento

Autore: Pasquale Pirone
È oggi l’ultimo giorno per rimediare all’omesso/insufficiente versamento dell’acconto IMU e TASI, scaduto il 18 giugno, con applicazione della forma di ravvedimento più conveniente (sanzione massima dell’1,4%). Stiamo parlando del c.d. ravvedimento sprint che prevede una sanzione pari ad allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ciascun giorno di ritardo.

Dunque, chi non ha versato (in tutto o in parte) il 18 giugno e lo fa entro oggi, pagherà l’1,4% in più (0,1 x 14 giorni di ritardo). Non bisogna, comunque, dimenticare che vanno versati anche gli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,3%) per ciascun giorno di ritardo.

Dopo oggi costerà di più - Da domani, la sanzione da ravvedimento, invece, sarà più alta. Entra in gioco, infatti, il ravvedimento breve che prevede un’ammenda dell’1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione avviene nel periodo 3 luglio – 18 luglio (ossia dal 15° al 30° giorno)
Dal 19 luglio, scatta poi il ravvedimento intermedio, con sanzione dell’1,67% (1/9 del 15%) ed il quale è applicabile nel caso cui, la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro novanta giorni dalla data dell'omissione. Pertanto, sanzione ancora più alta per chi decide di rimediare nel periodo 19 luglio – 17 settembre (il 90° giorno sarebbe il 16 ma, cadendo di domenica, slitta al giorno successivo).

L’ultima spiaggia è quella del ravvedimento lungo, con sanzione al 3,75% (1/8 del 30%) se il rimedio avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Considerando che per IMU e TASI è prevista dichiarazione, la quale va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ne consegue che l’acconto 2018 sarà ravvedibile entro il 1° luglio 2019 (il 30/06 è domenica). Il saldo, invece, sarà ravvedibile entro 1 anno dall’omesso/insufficiente versamento.

Sulla base di quanto anzidetto, dunque, oggi rappresenta anche l’ultimo giorno per ravvedere l’acconto IMU e TASI del 2017.

Non si rendono applicabili, invece, le altre forme di ravvedimento (lunghissimo. ecc.) poiché queste valgono per i soli tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, mentre l’IMU e TASI sono gestite dai comuni (comma 1-bis art. 13 D. Lgs. 472/1997).

Volendo riepilogare:
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