Con la risposta a interpello n. 46 del 17 gennaio 2023, in tema di determinazione della base imponibile IRAP e finanziamenti a tasso zero, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’onere finanziario di finanziamenti a tasso zero assume natura finanziaria da classificare nel conto economico con conseguente indeducibilità ai fini Irap.
La natura finanziaria di un onere, infatti, non è data dalla sua identificabilità nella remunerazione del capitale, ma dalla sua connessione con l’erogazione del finanziamento, senza il quale l'obbligo della prestazione non trova fondamento.
Gli oneri di transazione sono poi disciplinati come costi marginali dai principi contabili nazionali, attribuibili direttamente all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o passività finanziaria: includono onorari e commissioni pagati a terzi, come consulenti, mediatori finanziari e notai, i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. Questi oneri vengono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.
Si tratta di oneri che, pur se distinti dalla remunerazione del capitale dato in prestito, sono contabilmente classificati come finanziari in quanto ad esso strettamente connessi.
Un onere ha quindi natura finanziaria poiché attraverso il finanziamento a tasso zero, si ottengono i benefici derivanti dall’agevolazione delle condizioni di acquisto e quindi l’incremento delle vendite.
Conseguentemente, la componente che una società paga a fronte di finanziamenti a tasso zero ha natura finanziaria e dunque è irrilevante ai fini Irap, anche se iscritta in bilancio in area caratteristica.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata