L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato le proprie faq in seguito alle novità introdotte in materia di riscossione esattoriale dalla conversione in
legge n. 106/2021 del DL Sostegni bis.
In particolare, oltre al differimento dal 30 giugno al 31 agosto 2021 del termine finale della sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, la legge ha rimodulato i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio, modificando l’articolo 4, comma 1, lettera c) del DL Sostegni, in base al quale il versamento delle relative rate in scadenza nell’anno 2020 doveva effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 entro il 30 novembre 2021.
Rottamazione e saldo e stralcio – Con il nuovo calendario, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente:
- il 31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- il 31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Per tutte le scadenze sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del
DL n. 119/2018.
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Sospensione pagamenti cartelle e avvisi– Come già accennato in premessa, fino al 31 agosto 2021 è sospeso il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Notifiche e pignoramenti – Sempre fino al 31 agosto 2021 testano sospese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Inoltre, fino al 31 agosto 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
Dal 1° settembre 2021, cessati gli effetti della sospensione, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
Restano sospese fino al 31 agosto 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.