3 aprile 2018

Operazioni legate al turismo: comunicazione Iva entro il 10 aprile

Autore: Devis Nucibella
I contribuenti con liquidazione Iva mensile entro il 10 aprile sono tenuti a comunicare gli acquisti effettuati nel 2017 presso specifici operatori (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.) da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato SEE non residenti in Italia in denaro contante per importi pari/superiori a euro 1.000 e inferiori a euro 15.000 (euro 10.000 dal 4.7.2017). Per gli altri contribuenti la scadenza dell’adempimento è fissata al 20 aprile.

Come noto, a decorrere dal 2012 il DL n. 201/2011 ha introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un’unica soluzione di importo pari o superiore a euro 1.000 (poi aumentato a 3.000).

L’art. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ha aumentato a decorrere dal 29.4.2012 il predetto limite a euro 15.000 per gli acquisti effettuati presso i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72, da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia).

L’art. 8, comma 15, D.lgs. n. 90/2017, ha ridotto detto limite da euro 15.000 a euro 10.000 a decorrere dalle operazioni effettuate dal 4.7.2017.

A carico dei predetti operatori che intendono “beneficiare” del maggior limite (euro 15.000/10.000) per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraUE, è prevista la seguente procedura.
Prima di tutto si deve inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello. Nella comunicazione va indicato, tra l’altro, il c/c utilizzato dal cedente/prestatore (è possibile indicare più c/c). Successivamente si deve acquisire dal cliente fotocopia del passaporto nonché autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano/UE/di uno Stato SEE e la residenza non italiana. Poi si deve versare il denaro incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla banca/Posta copia della ricevuta dell’invio della predetta comunicazione.

Da ultimo si deve inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con riguardo alle operazioni in esame di importo unitario pari o superiore a euro 1.000 e fino a euro 14.999,99/9.999,99. La deroga non interessa le operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000/10.000 per le quali permane il divieto del trasferimento del denaro in contante.

Con il Provvedimento 02.08.2013, n. 94908, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità e i termini di presentazione della comunicazione in esame. A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente e l’invio va effettuato entro il 10.04 dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile ovvero entro il 20.04 dell’anno successivo per gli altri soggetti.
La comunicazione deve essere redatta in forma analitica e non aggregata, distinguendo, quindi, i dati e gli importi di ogni operazione, notizie che trovano posto nel quadro “TU” del “polivalente” (le operazioni superiori a 15.000/10.000 euro sono comunicate nei quadri ordinari).

Nel modello polivalente è quindi necessario barrare la casella “Operazioni legate al turismo” contenuta nel Frontespizi e compilare il quadro TU (in forma analitica), indicando rispettivamente dati anagrafici del cliente estero e i dati relativi all’operazione.
Per chi salta l’appuntamento o comunica dati inesatti o incompleti, la sanzione applicata va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (articolo 11 del D.lgs. 471/1997). In soccorso degli inadempienti, disponibile, comunque, il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.lgs. 472/1997), che riduce la somma da pagare a 1/8 del minimo (32 euro).
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