Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche sono soggette all’aliquota del 4 per cento, ai sensi del numero 41- ter, Tabella A, parte II, allegata al
Decreto IVA.
Il contribuente che ha presentato l’istanza di interpello
n. 3/2020 all’Agenzia delle Entrate chiede di chiarire se per l'applicazione dell'IVA al 4 per cento sia necessaria la rispondenza dell'opera, realizzata nell'ambito del contratto di appalto, alle caratteristiche tecniche elencate nell'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989, oppure, sia sufficiente che la prestazione in oggetto debba rispettare nel suo complesso la disciplina contenuta nel citato D.M., con facoltà, quindi, di invocare - laddove possibile - la deroga di cui all'articolo 7 del medesimo decreto ai requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta di consulenza giuridica
n. 18/2019 aveva già fornito chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d’acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, comprese quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, specificando che tale agevolazione è diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella Legge n.13/1989.
Le barriere architettoniche - Le barriere architettoniche sono quelle delineate dall'articolo 2 del D.M. n. 236/1989, ai sensi del quale sono tali:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Agevolazione oggettiva - L’aliquota prevista del 4 per cento è un'agevolazione oggettiva in quanto la finalità della norma è quella di agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia il soggetto portatore di handicap.
Il legislatore ha dunque reso oggettiva la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente. Ne consegue che l'aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche qualora il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.
Pertanto, la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236/1989.