4 maggio 2018

Part-time agevolato: benefici per i lavoratori vicini alla pensione

Autore: Debhorah Di Rosa
I lavoratori dipendenti che si avvicinano al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia possono fruire di una specifica incentivazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time. La norma fa riferimento a tutti i fondi previdenziali, anche se sostitutivi o esclusivi, dell’Assicurazione Generale Obbligatoria: dunque possono rientrarci potenzialmente anche i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap e ex Enpals, in possesso dei requisiti elencati nella tabella in calce.

Il diritto alla pensione cui la legge fa riferimento è esclusivamente quello al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Non sono ammessi al beneficio i lavoratori già impiegati part time, neanche qualora intendano ridurre ulteriormente l’orario di lavoro.

A tal proposito va ricordato che l’età pensionabile è pari a:
  • 65 anni e 7 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2017;
  • 66 anni e 7 mesi per gli uomini e anche per le donne a partire dall’1 gennaio 2018.

Sono comunque esclusi i lavoratori che, entro il 31/12/2018, pur non maturando l’età pensionabile, perfezionerebbero il diritto a pensione a percepire un trattamento pensionistico diverso da quello di vecchiaia.

Le incentivazioni economiche - Il presupposto indispensabile è costituito dunque dalla stipula di un accordo individuale che preveda la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time con relativa riduzione dell’orario di lavoro fino ad una percentuale che deve essere non inferiore al 40% né superiore al 60%.

L’incentivazione in esame si sostanzia in un ulteriore elemento retributivo, inserito nel LUL, determinato sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (pari al 23,81%) calcolata sulla quota di retribuzione non più erogata per effetto della riduzione di orario: tale incentivo non è imponibile a fini fiscali né previdenziali ed assistenziali.

Esempi di calcolo:

Esempio 1 - Stipendio annuo lordo: € 28.000 (con part time 60%)
Stipendio annuo lordo riproporzionato € 16.800
Incentivo: € 11.200 x 23,81% = € 2.667
Totale stipendio lordo = € 19.467
Stipendio mensile lordo = € 1.497
Contributi figurativi = € 3.696.

Esempio 2 - Stipendio annuo lordo: € 28.000 (con part time 50%)
Stipendio annuo lordo riproporzionato € 14.000
Incentivo: € 14.000 x 23,81% = € 3.333
Totale stipendio lordo = € 17.333
Stipendio mensile lordo = € 3.696
Contributi figurativi = € 3.696.

Esempio 3 - Stipendio annuo lordo: € 28.000 (con part time 40%)
Stipendio annuo lordo riproporzionato € 11.200
Incentivo: € 16.800 x 23,81% = € 4.000
Totale stipendio lordo = € 15.200
Contributi figurativi = € 3.300.

Al lavoratore spetta inoltre l’accredito della contribuzione previdenziale figurativa calcolata sulla retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto, a tutela della misura del trattamento pensionistico.

Il ricorso al part-time agevolato determina, in favore del lavoratore, i seguenti benefici:
  • riduzione dell’orario di lavoro;
  • percezione di una quota retributiva aggiuntiva;
  • fruizione della esenzione fiscale e contributiva;
  • diritto alla contribuzione figurativa fino al 100%.

L’operazione dunque, dal punto di vista del datore di lavoro, risulta essere:
  • neutrale in termini di costi contributivi, in quanto la quota di contribuzione non versata sulla retribuzione non pagata al lavoratore viene erogata a quest’ultimo sotto forma di incentivo;
  • conveniente dal punto di vista gestionale-organizzativo qualora si voglia gradualmente procedere con il trasferimento di competenze dal lavoratore anziano a quello più giovane destinato a sostituirlo nei prossimi anni.

La legge prevede espressamente i limiti di spesa, pari a 60 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017, 60 milioni nel 2018, superati i quali non potranno essere accolte ulteriori domande.

Il procedimento amministrativo - Il buon esito del procedimento non può prescindere dalla corretta gestione del flusso procedurale al quale la legge sottopone il riconoscimento dell’incentivo e che si articola come di seguito riportato:
  1. Richiesta all’INPS di certificazione del raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia al 31/12/2018 e del possesso dell’anzianità contributiva minima di 20 anni;
  2. stipula dell’accordo individuale di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time con una riduzione di orario compresa tra il 40 e il 60%;
  3. trasmissione dell’accordo alla DTL competente;
  4. emissione da parte della DTL del provvedimento di autorizzazione, entro cinque giorni, trascorsi i quali il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato con il meccanismo del silenzio assenso;
  5. trasmissione all’INPS dell’istanza telematica con modalità operative ancora da definirsi;
  6. comunicazione da parte dell’INPS dell’esito della richiesta, entro il termine ordinatorio di 5 giorni lavorativi;
  7. gestione dell’incentivo sul LUL: dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza;
  8. al momento della cessazione del rapporto di part time agevolato il datore di lavoro presenta apposita comunicazione alla DTL e all’INPS.

Tabella riepilogativa dei requisiti:
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