Nonostante la possibile coesistenza commerciale nello stesso locale delle attività di somministrazione e di vendita, gli alimenti e le bevande potranno essere forniti tanto nell'ambito di una più ampia prestazione di servizi di somministrazione, quanto nell'ambito di una cessione nel caso della mera vendita da asporto; pertanto, occorrerà valutare caso per caso. Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’
interpello n. 581/2020.
Infatti, la preparazione del prodotto finale è limitata ad azioni standardizzate che avvengono in modo costante o regolare.
L’istanza è stata avanzata da una società per chiedere se la cessione di prodotti alimentari e bevande che effettua presso i ristoranti a seguito dell'ordine mediante l'applicazione si configuri come una somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto, sia da assoggettare ad IVA con aliquota ridotta del 10 per cento.
Somministrazioni e cessioni- Ai sensi n.121 della tabella A parte III allegata al Decreto Iva scontano l’Iva al 10% le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici. Per il corretto inquadramento fiscale occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni. La distinzione si rende necessaria in quanto, a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi ed è caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare".
La somministrazione presuppone la consumazione in loco degli alimenti, salvo il caso del catering, mentre le vendite da asporto sono a tutti gli effetti cessioni di beni con la conseguenza che scontano l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto. Dal punto di vista commerciale, vendita e somministrazione possono anche coesistere.
La Corte di Giustizia ha chiarito che per stabilire se una prestazione complessa unica deve essere qualificata cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l'operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti. Di contro, se la preparazione è limitata ad azioni sommarie e standardizzate che avvengono in modo costante o regolare, in funzione della domanda in generale prevedibile, non costituisce l'elemento preponderante dell'operazione di cui trattasi e pertanto non è inquadrabile come prestazione di servizi.
Quanto appena detto è in linea con il regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, secondo cui per qualificare un'operazione come un servizio di ristorazione deve essere preponderante la componente relativa ai servizi di supporto che consentono al consumatore finale il consumo immediato.
Nel caso in esame, l’utilizzo dell’applicazione non concretizza un servizio di somministrazione. Infatti, la preparazione del prodotto finale è limitata ad azioni standardizzate che avvengono in modo costante o regolare. Un servizio accessorio che può risultare dirimente per qualificare un’operazione come somministrazione di alimenti e bevande è la possibilità di consumare presso il ristorante i prodotti acquistati. Senza tale elemento e altri servizi aggiuntivi, l’operazione di configura come una vendita di beni d’asporto.
Pertanto, anche alla luce della possibile coesistenza commerciale nello stesso locale delle attività di somministrazione e di vendita, gli alimenti e le bevande potranno essere forniti tanto nell'ambito di una più ampia prestazione di servizi di "somministrazione", quanto nell'ambito di una cessione nel caso della mera vendita da asporto; gli elementi qualificanti andranno valutati caso per caso.
Conseguentemente, nei casi di consumo dei prodotti presso i locali l'operazione può essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento. Invece, in caso di asporto dei prodotti le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA e assoggettate ciascuna alla propria aliquota.