Non è possibile fruire del regime di favore previsto dall’art. 24-
ter del
TUIR (imposta sostitutiva del 7% calcolata in modo forfettario), nell’ipotesi in cui il pensionato decida di trasferire la propria residenza fiscale nel Sud Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera (cinque periodi d’imposta) richiesto dalla norma agevolativa. È quanto emerge dalla
Risposta n. 353 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 29 agosto 2019 a seguito di istanza d’interpello proposta da un contribuente residente in Portogallo.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce così che per poter fruire del regime di favore è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri, pertanto la circostanza che il reddito percepito venga erogato dall’Inps, soggetto residente in Italia, esclude che l’istante possa usufruire del regime di favore di cui all’art. 24-ter del TUIR, nell’ipotesi in cui decida di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma agevolativa (cinque periodi d’imposta).
Cosa prevede la norma
La Legge di bilancio 2019 (
Legge n. 145/2018) – con l’intento di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche - ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione estera, inserendo nel TUIR (D.P.R. n. 917/1986) l’articolo 24-ter.
Detta disposizione, in particolare, prevede - in alternativa al regime di favore previsto dall’articolo 24-bis del TUIR - che i titolari dei redditi di pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Per godere dell’incentivo, tuttavia, occorre che siano soddisfatte due condizioni:
- l’opzione deve essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace;
- il trasferimento della residenza deve avvenire da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Le indicazioni dell’Entrate
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che nella fattispecie in questione, sulla base delle informazioni acquisite al sistema dell’Anagrafe Tributaria e da quanto rappresentato dal contribuente, risulta che quest’ultimo percepisce redditi di pensione corrisposti dall’Inps.
Ebbene, tenuto conto che per poter fruire del regime agevolativo in questione occorre che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri, la circostanza che il reddito percepito venga erogato dall’Inps, soggetto residente in Italia,
esclude che l’Istante possa usufruire del regime di favore, nell’ipotesi in cui decida di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma agevolativa (cinque periodi d’imposta).