In materia di tassazione di redditi percepiti da soggetti non residenti, la normativa nazionale prevede, all’articolo 23 del TUIR, che
“co. 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: […] c. 2 lett. a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati […]”.
Secondo la normativa interna italiana, infatti, le pensioni italiane percepite anche da non residenti devono essere tassate in Italia.
Quanto previsto dalla normativa interna, è però superabile se vi è una previsione differente nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato estero in cui si è trasferito il pensionato.
L’art. 18 del modello di Convenzione OCSE 2017 prevede, infatti, che
“[…] le pensioni e simili compensi pagati ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Secondo il modello OCSE, pertanto, la potestà impositiva sui redditi della pensione, è esclusiva in capo al paese di residenza del percettore e non dell’ente erogatore. In altre parole, un pensionato italiano che si trasferisce all’estero, se la Convenzione tra l’Italia e tale Stato estero è conforme al modello OCSE, riceverà la propria pensione esentasse in quanto dovrà dichiararla solamente nel nuovo paese di residenza.
La
risposta all’interpello 35 del 12 febbraio 2019 ha proprio affrontato un caso in cui un cittadino italiano ora pensionato, ha trasferito la propria residenza in Portogallo.
La convenzione tra Italia e Portogallo è conforme al modello OCSE ma l’INPS, al momento di erogazione della pensione, ha comunque effettuato le trattenute. Il contribuente chiede quindi quale sia il corretto comportamento da tenere.
Il caso specifico oggetto di risposta
Tizio si è iscritto all’AIRE nel 2017 (non viene precisato se nella prima o nella seconda metà ma si capisce che lo stesso è residente in Portogallo per tutto il 2017) ed ora è fiscalmente residente in Portogallo. Tizio risulta poi titolare di due pensioni: una prima corrisposta dall’INPS, e una seconda corrisposta dall’Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio).
Viene poi riferito che Tizio era titolare di una partita Iva fino al 2017, anno in cui ha cessato l’attività. Sempre nello stesso anno, ha percepito dalla casa mandante un “fondo di indennità di risoluzione rapporto (FIRR)” che è stato regolarmente assoggettato ad una ritenuta a titolo di acconto del 20%.
Nel 2017, Tizio ha poi percepito dall’ENASARCO, una indennità di fine rapporto di agenzia, che non è stata assoggettata a tassazione in Italia, così come la pensione percepita dallo stesso Ente.
All’inizio del 2017, infine, Tizio si è attivato presso l’INPS e l’ENASARCO per essere esonerato dall’imposizione fiscale italiana sulla duplice pensione, ai sensi dell’articolo 18 della convenzione Italia-Portogallo.
L’ENASARCO, prendendo atto del trasferimento all’estero, non ha assoggettato a tassazione le somme corrisposte, l’INPS, invece, ha corrisposto la pensione al netto delle imposte, applicando la tassazione ordinaria italiana. Tizio ha precisato anche che, diversamente, a partire da gennaio 2018, anche l’INPS ha iniziato a pagare la pensione al lordo delle imposte. Tutto ciò premesso, Tizio chiede per il 2017 quale sia la corretta tassazione delle pensioni, del FIRR e della perdita di impresa realizzata. Tralasciando in questa sede l’analisi della tassazione prevista per il FIRR e il trattamento fiscale della perdita d’impresa, secondo Tizio per quanto attiene le ritenute subite nel 2017 sulla pensione, gli spetta il rimborso da farsi riconoscere con un’istanza da presentare al Centro operativo di Pescara (COP).
La risposta data dall’Agenzia, che avvalla la soluzione proposta dal contribuente
Secondo l’Ufficio, si deve escludere l’applicazione alle pensioni INPS ed ENASARCO, erogate a fronte di un’attività precedentemente esercitata di agente e rappresentante di commercio, delle disposizioni contenute nell’art. 18 della Convenzione, che limita la potestà impositiva sulle pensioni esclusivamente nel paese di residenza, in quanto tali disposizioni si riferiscono
unicamente ai trattamenti pensionistici erogati in relazione allo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente. Le pensioni di Tizio, diversamente, non derivanti dallo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, secondo l’Agenzia ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 21, par. 1, della stessa Convenzione “Altri redditi”, secondo cui gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente (il Portogallo), non espressamente disciplinati del citato Trattato internazionale, sono assoggettati ad imposizione
esclusiva in questo Stato (Portogallo), qualsiasi ne sia la provenienza.
In sostanza la previsione è analoga a quella dell’art. 18 pertanto le pensioni corrisposte agli ex agenti e rappresentanti di commercio devono uscire dal Paese di erogazione (Italia) al lordo, dovendo invece risultare tassate nel Paese di residenza (Portogallo). L’Ufficio conferma la soluzione proposta dall’istante pertanto i trattamenti pensionistici erogati nel 2017 dall’INPS e dall’ENASARCO non dovevano essere assoggettati ad imposizione in Italia e deve esser restituita a Tizio l’imposta italiana trattenuta dall’INPS mediante richiesta di rimborso al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, entro il termine di quarantotto mesi dalla data del versamento delle imposte stesse.