11 aprile 2018

Personale ANAC: indennità di autorità con nuove regole

Autore: Debhorah Di Rosa
Interviene l’INPS, con il messaggio n. 1552 del 9 aprile 2018, riguardo il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) all’ Autorità anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), rinominata Autorità nazionale anticorruzione.

In particolare si fa riferimento all’avvenuta istituzione di un unico ruolo nel quale far confluire sia il personale della soppressa AVCP sia il personale precedentemente assegnato alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT).

Inquadramento del personale - Il ruolo unico dell’ANAC viene individuato e costituito mediante uno specifico Piano di riordino, efficace dal 10 febbraio 2016 cui si applica la disciplina giuridica ed economica già applicata al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Indennità di Autorità per il personale non dirigente - Appositi tavoli tecnici, promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Dipartimento della Funzione pubblica, l’Inps, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ANAC stesso, hanno esaminato la questione relativa alla valorizzazione dell’indennità di Autorità, ai fini del trattamento di fine servizio, prevista dal contratto integrativo del personale non dirigente dell’allora AVCP, per dodici mensilità e classificata dallo stesso come voce fissa e continuativa.

Il Piano di riordino prevede l’accorpamento di tutte le voci corrisposte in maniera fissa e continuativa, compresa l’indennità di Autorità, nel trattamento economico fondamentale del personale non dirigente, considerata, ai fini previdenziali, alla stessa stregua di ogni altro trattamento economico fondamentale.

L’indennità di Autorità deve dunque essere considerata utile, per tredici mensilità, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio, nonché di quello di fine rapporto, nei confronti dei dipendenti dell’ANAC cessati dal servizio a decorrere dal giorno 11 febbraio 2016.

Nuova retribuzione tabellare del personale dirigente - Con riferimento alla struttura della retribuzione dei dirigenti, è stato precisato che essa è stata modificata, per effetto di un accordo sindacale firmato il 19 novembre 2014, prevedendo una significativa riduzione dell’indennità di posizione variabile e di quella di risultato.

I nuovi importi del trattamento economico conseguenti all’adozione del Piano di riordino, dovranno essere considerati valutabili ai fini previdenziali, per i dirigenti cessati dal servizio a decorrere dal giorno 11 febbraio 2016.

Personale dirigente e non dirigente - La struttura della retribuzione spettante al personale non dirigente viene semplificata con l’accorpamento, nel trattamento economico fondamentale, delle voci corrisposte in maniera fissa e continuativa. La nuova retribuzione decorre dal 1° maggio 2016 mentre, ai soli fini della corresponsione della tredicesima mensilità, la decorrenza sarà dalla data del 10 febbraio 2016.

Ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo sottoscritto il 9 giugno 2016 il trattamento economico fisso dei dirigenti è composto dalle seguenti voci retributive:
  • stipendio tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità;
  • retribuzione di posizione – parte fissa – comprensiva del rateo di tredicesima mensilità;
  • retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.

Il trattamento economico accessorio del personale dirigente è composto dalla retribuzione di posizione comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, e dalla retribuzione di risultato negli importi individuati dall’accordo medesimo.
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