10 ottobre 2018

Pignoramento. L’estratto di ruolo prova il credito

Autore: Paola Mauro
L’estratto di ruolo ha valore probatorio circa l’entità e la natura del credito portato dalla cartella di pagamento in esso indicata. A precisarlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11028/2018 con cui la Sottosezione tributaria ha accolto il ricorso prodotto da Equitalia nell’ambito di un giudizio avente a oggetto un pignoramento mobiliare conseguente all’omesso pagamento di ventotto cartelle esattoriali per crediti previdenziali e tributari.
  • Il debitore ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. lamentando l'illegittimità dell'azione esecutiva, intrapresa senza essere preceduta da regolare notifica delle cartelle e di tutti gli atti prodromici al pignoramento.

L’adito Tribunale di Taranto ha accolto l'opposizione, e ha annullato il pignoramento mobiliare e tutti gli atti presupposti, ritenendo che la presenza in atti delle sole relate di notifica e dell'estratto del ruolo, e non anche delle cartelle esattoriali in originale, non fosse sufficiente a provare, in giudizio, il credito di Equitalia.
Ebbene, l’Agente della riscossione si è rivolto alla Suprema Corte e ha ottenuto il rinvio della causa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per nuovo giudizio; ciò, in accoglimento del motivo di ricorso incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, laddove la sentenza impugnata ha negato l’idoneità probatoria degli estratti di ruolo.
  • In sede di rinvio, la Suprema Corte ha imposto al Tribunale pugliese l’esame nel merito delle questioni sollevate dal Concessionario, quali la natura tributaria di alcuni dei crediti posti in esecuzione e conseguentemente il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Nell’accogliere il ricorso di Equitalia, gli Ermellini hanno rilevato che la sentenza impugnata non si è attenuta al seguente principio di diritto:
  • «L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito» (principio già affermato da Cass. nn. 11141-11142 del 2015).

Il Collegio di legittimità ha puntualizzato che l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato - come sembrerebbe affermare, nel caso di specie, il Tribunale -, ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l'estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo - v. Cass. n. 724 del 2010).

La Corte ha anche avuto modo di precisare che, «nella redazione di atti amministrativi redatti con moduli meccanizzati, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore e pertanto elimina ogni incertezza in ordine alla provenienza dell'atto (principio affermato, tra le altre, da Cass. n.24999 del 2016 e da Cass. n. 21918 del 2006 in relazione ai verbali di accertamento di violazioni al codice della strada)».

In virtù di queste considerazioni l’impugnazione del pignoramento mobiliare è tornata all’attenzione del Giudice di merito.
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