9 ottobre 2018

Precompilata. In bozza le specifiche tecniche per le comunicazioni dei dati

Autore: Andrea Amantea
Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili, in bozza, le specifiche tecniche per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, in primis per la predisposizione della dichiarazione precompilata, ma anche ai fini dell’attività di controllo poste in essere dalla stessa Amministrazione Finanziaria, dei dati relativi al 2018 afferenti:
  • le spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni e le relative cessioni;
  • gli interessi passivi per contratti di mutuo;
  • i contratti e i premi assicurativi.

Le comunicazioni sono da effettuarsi in via telematica entro il prossimo 28 febbraio, salvo successive proroghe.

Spese condominiali – Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini nonché quelle oggetto di cessione in favore dei fornitori o altri soggetti terzi (si veda a tal proposito la recente circolare n° 17/E 2018); specifiche tecniche aggiornate soprattutto per far fronte alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in materia di cessione della detrazione ecobonus, cessione ora ammessa anche i lavori sulle singole unità immobiliari (art.14 D.L. 63/2013).

Interessi passivi sui mutui- I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari comunicano all’ Anagrafe tributaria, per tutte le parti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
Le indicazioni operative afferenti tale comunicazione sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2017.

Contratti e premi assicurativi – Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del D.P.R. 605/1973) sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria, sempre entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati dell'anno precedente relativi:
  • per tutti i soggetti del rapporto, ai premi di assicurazione detraibili;
  • per i soggetti contraenti, ai contratti di assicurazione con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie.

In tale ultimo caso, la revisione delle specifiche tecniche in bozza è legata alla necessità di adeguare la comunicazione alla novellata disciplina fiscale che dispone un’agevolazione per i premi relativi a polizze aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi riguardanti immobili ad uso abitativo (comma 768 Legge di bilancio 2018-articolo 15, comma 1, lettera f-bis, del T.U.I.R.).
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