L’Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati delle ricette mediche. Per lo stesso fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate, per la messa a disposizione di tali dati all'Agenzia delle Entrate.
Con vari decreti del MEF, la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria è stata nel corso del tempo ampliata. In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
In ultimo, con decreto del MEF del 16 luglio 2021 è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021.
Per recepire le novità introdotte dal citato decreto, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento
prot n. 249936/2021, con cui stabilisce che le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2021 sono le medesime previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 115304/2019, così come integrato dal provvedimento n. 1432437/2019, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Amministrazione Finanziaria, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.
Inoltre, l’Agenzia conferma anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal
provvedimento n. 329676/2020.