21 marzo 2018
21 marzo 2018

Premi di risultato: obbligatoria la compilazione del quadro RC4

Autore: Pasquale Pirone
A decorrere dall’anno d’imposta 2016 (Modello Redditi PF/2017) il legislatore ha reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a:
  • 3.000 euro e (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018);
  • 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l’importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% (in luogo della tassazione ordinaria). I suddetti compensi, pertanto, entro i limiti indicati (3.000 euro o 4.000 euro) non concorreranno alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del contribuente. Ai fini del beneficio è necessario che il lavoratore non abbia percepito redditi da lavoro dipendente nel 2016 per un importo superiore a 80.000 euro.

Si tenga, inoltre presente che spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Il rigo RC4 – Particolare attenzione, dunque, va data alla compilazione del rigo RC4 del Modello Redditi PF/2018 (anno d’imposta 2017) il quale deve essere compilato, appunto, dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Come dicono anche le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo, la compilazione del predetto rigo è “obbligatoria” in quanto tale informazione consentirà la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo RC14. Ciò in quanto, le somme soggette ad imposta sostitutiva del 10% non concorreranno alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef del contribuente.

Le tre ipotesi di compilazione - Ad ogni modo, al riguardo occorre dire che potrebbero verificarsi tre ipotesi in cui si presenta l’obbligo di compilare il rigo in commento, ossia:
  1. Il contribuente ha percepito (nel 2017) compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli CU/2018 tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di CU/2018 non conguagliati e altri conguagliati. In tal caso, il contribuente potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto e, dunque, occorrerà compilare il rigo RC4 in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
  2. il contribuente ha percepito (nel 2017) compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di CU/2018 ed il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Il contribuente, in tale ipotesi, ha beneficiato della tassazione sostitutiva in mancanza dei requisiti (ad esempio il reddito da lavoro dipendente del 2016 è stato superiore a 80.000 euro). Occorrerà, quindi, compilare il rigo RC4 in modo tale che i compensi siano assoggettati tutti a tassazione ordinaria;
  3. il contribuente vuole decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto perché ritiene quest’ultima meno vantaggiosa

In quest’ultimo caso potrebbero verificarsi due ipotesi, ossia: a) il contribuente ha interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 572, e/o 576, 582 e 586 della CU/2018 compilati); b) il contribuente può avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 588 della CU/2018 compilato).

Nell’ipotesi di cui al punto a) il contribuente compila il rigo RC4 in modo tale da far concorrere alla formazione del reddito complessivo i compensi in commento considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto. Nell’ipotesi di cui al punto b) il contribuente compila il rigo RC4 in modo da far si che non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10%.

Non si compilerà il rigo RC4 se non si rientra in nessuno dei casi elencati ai predetti 3 punti. Strumento fondamentale ai fini della verifica dell’obbligo di compilare il rigo è certamente la CU/2018: il rigo andrà compilato se nella CU/2018 risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579 (se nella Certificazione Unica 2018 risultano compilati anche i punti da 581 a 589 occorre compilare un secondo rigo RC4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro RC).

Qualora dovesse venir fuori un imposta sostitutiva a debito (colonna 12 rigo RC4 valorizzata) questa dovrà essere versata con le stesse modalità (modello F24) e negli stessi termini previsti per il versamento del saldo IRPEF. Il codice tributo da utilizzare è “1816” (anno di riferimento “2017”).
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