3 luglio 2018

Pretese ipotecarie: arrivano i codici tributo per l’F24

Autore: Mattia Gigliotti
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. 127680/2018) era stato stabilito che, a partire dal 1° luglio 2018 (in realtà da ieri 2 luglio, visto che il 1° era domenica) il modello “F24” può essere utilizzato anche per il pagamento di imposta ipotecaria; imposta di bollo; tasse ipotecarie; sanzioni amministrative tributarie e spese di notifica, dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti successivamente alla predetta data.

Si attendevano, tuttavia, a tal proposito i relativi codici tributo da utilizzare, i quali sono arrivati ieri con la Risoluzione n. 48/E, in cui sono dettate anche le istruzioni per la compilazione del modello stesso. In particolare, si tratta dei seguenti codici:
  • “T020” denominato “Pubblicità Immobiliare - Imposta di bollo – avviso di liquidazione”;
  • “T021” denominato “Pubblicità Immobiliare - Imposta ipotecaria – avviso di liquidazione”;
  • “T022” denominato “Pubblicità Immobiliare - Tassa ipotecaria – avviso di liquidazione”;
  • “T023” denominato “Pubblicità Immobiliare - Sanzione art. 16 D.lgs. n. 472/1997 - atto di contestazione e irrogazione sanzioni”.

Per il versamento delle spese di notifica dei sopracitati avvisi e atti, si utilizza il codice tributo 806T già in essere.

Le regole di compilazione – I suddetti codici andranno riportati nell’apposita colonna del Modello F24 (sezione ERARIO) esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel modello occorrerà altresì indicare, negli appositi campi, il “codice atto” e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) dei dati riportati nell’atto stesso notificato al contribuente.

È utile, infine, ricordare che, secondo quanto si legge anche nel provvedimento di cui in premessa, è preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle somme in esame. Restano altresì ferme le modalità di pagamento telematico delle somme richieste (con avvisi di liquidazione) ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, le quali continueranno ad essere corrisposte con le modalità previste dal Decreto interministeriale 13 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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