23 gennaio 2019

Profili processuali in caso di contestazione da tutor: l’applicazione della continuazione in caso di sanzioni

Autore: Giovambattista Palumbo
In caso di contestazioni per eccesso di velocità, rilevate tramite il sistema tutor, le sanzioni sono sempre multiple, essendo applicate alla fine di ogni tratta di riferimento. Spesso, però, tali violazioni contestate vengono registrate a distanza di pochi chilometri e di pochi minuti, facendo quindi sorgere il dubbio se si tratti, in realtà, di un’unica violazione, con dunque applicazione del principio della continuazione.

Come noto, quando si “incappa” in un tutor le sanzioni sono sempre multiple, essendo applicate alla fine di ogni tratta.
Spesso, le violazioni contestate vengono registrate a distanza di pochi chilometri e di pochi minuti, facendo quindi sorgere il dubbio se si tratti, in realtà, di un’unica violazione.

La problematica che si pone in questi casi deriva dunque (o almeno derivava) dall’eccessiva vicinanza a cui sono tra loro poste le diverse postazioni di controllo. Da questa eccessiva vicinanza discende l’effetto per cui ad un’unica (reale) infrazione conseguono molteplici rilevazioni.
L'eccesso di velocità consiste del resto, evidentemente, per la sua stessa natura in una condotta che non si consuma istantaneamente, ma che è destinata a protrarsi per un determinato periodo di tempo. Che si tratti di un'unica infrazione è dimostrato peraltro, in questi casi, proprio dalla vicinanza di tempi e di luoghi a cui si riferiscono i verbali conseguenti alle molteplici rilevazioni.

Il principio è acquisito dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, in base al quale «le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».

Del resto solo nell’ipotesi di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte non è applicabile, per analogia, la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall’art. 81 c.p., ma nessuno può dubitare come in tali fattispecie (distanza di pochi minuti, pochi chilometri, stesso apparecchio di misurazione velocità, stesso tratto autostradale, stessa velocità, stessa violazione) si debba parlare di un’unica azione.
Potrebbe pertanto venire richiesto l’annullamento di tutti i verbali riferiti agli accertamenti successivi al primo, poiché essi si riferiscono, per l’appunto, alla medesima condotta già sanzionata in occasione della rilevazione cronologicamente precedente alle altre.

Ove tale eccezione restasse disattesa, si avallerebbe del resto il principio secondo cui uno stesso “illecito di durata” potrebbe essere sanzionato un numero indefinito e potenzialmente illimitato di volte, con conseguenze contrarie ai più elementari principi giuridici e costituzionali.

E anzi, a ben vedere, lo stesso sistema che induce al pagamento ridotto entro i 5 giorni dalla notifica, laddove la notifica dei successivi verbali avvenga poi successivamente agli stessi 5 giorni, potrebbe comportare un vero e proprio tradimento del legittimo affidamento (a pagare la sanzione, togliendosi “l’impiccio”), non consentendo di avere contezza di quante (e per quali importi! E con quale decurtazione di punti!) contestazioni sulla medesima violazione sono ancora in procinto di essere notificate (e i soldi pagati, non possono a quel punto più essere richiesti in restituzione).

Se è vero, quindi, che, nel caso di più violazioni del codice della strada, non opera il principio della continuazione, laddove i Giudici della Suprema Corte (sentenza n.5252/11), hanno, infatti, chiarito che “in ipotesi di una pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma, ogni infrazione è assoggettabile a sanzione, in quanto non trova applicazione l’articolo 8 della legge 689/1981, che si riferisce al caso in cui le violazioni siano state commesse con una unica azione od omissione”, è evidente come nei casi in esame, l’azione sia senz’altro da considerarsi unica.

Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l’art. 8 l. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto “giuridico” delle sanzioni per le ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un’unica azione ad omissione.
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