28 settembre 2018

Pronto il modello 07/19 per la riduzione dei premi INAIL

Autore: Debhorah Di Rosa
L’INAIL ha reso disponibile sul proprio portale istituzionale il mod. OT24 per l’anno 2019 da presentare per ottenere la riduzione del tasso di tariffa INAIL in caso di adozione di misure di prevenzione e di igiene sul lavoro migliorative rispetto a quelle minime previste dal TU della sicurezza del lavoro.

Le domande devono essere inoltrate telematicamente entro il 28 febbraio 2019, indicando puntualmente gli interventi adottati nel 2018 ed allegando la eventuale documentazione necessaria a supporto.

L’INAIL ha individuato gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio suddividendoli in cinque sezioni di intervento:
  • A. Interventi di carattere generale;
  • B. Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
  • C. Interventi trasversali;
  • D. Interventi settoriali generali;
  • E. Interventi settoriali.

A ciascun intervento è attribuito un punteggio: per poter presentare la domanda la somma dei punteggi ottenuti in relazione agli interventi effettuati deve essere pari almeno a 100.

Novità 2019 - Il nuovo modello include:
  • l’intervento A10 relativo all’Accordo quadro sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro;
  • il miglioramento dei sistemi di prevenzione contro l’inalazione di polveri contenenti silice allo stato libero;
  • acquisizione, da parte di imprese con meno di 50 dipendenti, di strumenti di campionamento dell’aria in ambienti confinati.

Requisiti di accesso al beneficio - Presupposto di base è che l’azienda richiedente deve essere in possesso di un DURC regolare al momento della presentazione della domanda.
La domanda di ammissione alla riduzione può essere presentata soltanto per le lavorazioni che abbiano un biennio completo di attività. Gli interventi trasversali generali devono riguardare tutte le sedi di lavoro.

Misura dell’agevolazione - L’agevolazione è determinata in base al numero dei lavoratori annuo per ogni singola lavorazione, nelle seguenti misure:
  • fino a 10 lavoratori per anno: 28%
  • da 11 a 50 lavoratori per anno: 18%
  • da 51 a 200 lavoratori per anno: 10%
  • oltre 200 lavoratori per anno: 5%

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, viene comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni alla data di presentazione della domanda.
La riduzione verrà applicata in sede di autoliquidazione ma può essere revocata dall’Istituto qualora dovessero essere state rispettate le condizioni che ne hanno consentito l’applicazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy