6 giugno 2018

Pubblicità tramite impianti di affissione. Servizio in concessione con imposta

Autore: Paola Mauro
Qualora il Comune affidi in concessione il servizio di esposizione di cartelli pubblicitari a una società specializzata, quest’ultima sarà tenuta al pagamento dell’imposta per il solo fatto di avere la disponibilità del mezzo destinato all’uso pubblicitario. È quanto emerge dall’Ordinanza n. 12783/18 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento per l’imposta di pubblicità dell’anno 2009 per l’utilizzo di alcuni mezzi pubblicitari nel territorio comunale di Busto Arsizio, dati in concessione a una società. Quest’ultima ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese deducendo la nullità dell’atto impositivo per assoluto difetto di motivazione, nonché per erronea determinazione della pretesa, ritenuta peraltro insussistente, perché del servizio di esposizione degli striscioni pubblicitari ne era titolare il Comune che lo aveva dato in concessione.

Il ricorso è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

A parere della CTR, trattandosi di servizio proprio del Comune che lo aveva affidato, mediante convenzione, a una società specializzata, il cui nome non appare nei cartelli pubblicitari, il destinatario dell'imposta doveva essere individuato nell'amministrazione comunale, sebbene esente per legge.

Stante quanto sopra, l’ente impositore ha deciso di sottoporre il caso alla Suprema Corte, dolendosi dell'omessa valutazione della convenzione che concedeva la disponibilità dei mezzi pubblicitari, circostanza da ritenersi decisiva ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 6 D.lgs. 507 del 1993.

Ebbene, i Giudici di legittimità hanno dato ragione all’amministrazione ricorrente in quanto – si legge nell’Ordinanza n. 12783/18 - «Non può essere condivisa l'interpretazione data dalla C.T.R., secondo la quale, oggetto dell'imposta sarebbe non il "mezzo disponibile", ma il "mezzo effettivamente utilizzato", con la conseguenza che l'amministrazione comunale dovrebbe accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la "diffusione dei messaggi pubblicitari"».

Spiega la Suprema Corte che quando l'articolo 7 del D.lgs. n. 507 del 1993 regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la «superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti», e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell'impianto di affissione. L'articolo 6 dello stesso Decreto, poi, prevede che «Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità […] è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso» (comma 1).

Se si tiene conto di tutte queste disposizioni normative, si deve ritenere che nonostante la formula letteraria adottata dall'articolo 5, primo comma, del D.lgs. n. 507/1993 («La diffusione di messaggi pubblicitari […] è soggetta all’imposta»), oggetto del tributo è “il mezzo disponibile” e non “il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari”, e, tantomeno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi (cfr. Cas. sent. n. 6446/ 2004; n. 109/2005; n. 23007/2009; n. 5039/2015; n. 5973 del 2016).

In altri termini, presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa - anche a mezzo concessione - destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873/2007).

Alla luce di quanto sopra esposto la Suprema Corte ha accolto il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente, cui sono state addebitate le spese del giudizio di legittimità.
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