9 aprile 2018

Quadro VC: acquisti e importazioni senza applicazione dell’Iva

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il quadro VC della modello dichiarazione IVA 2018, periodo di imposta 2017, va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni, senza applicazione dell’IVA.

Il plafond: cenni - Il termine plafond nel sistema dell’IVA viene comunemente utilizzato per definire il limite entro il quale gli esportatori abituali possono effettuare acquisti e importazioni senza l’applicazione dell’IVA (secondo comma, dell’art. 8, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, integrato dal D.L. n. 746 del 29 dicembre 1983, successivamente modificato).
Il beneficio consta nella possibilità per l’esportatore abituale “di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, nei limiti del plafond disponibile”.

Nell’ordinamento nazionale il beneficio concesso agli esportatori abituali di poter effettuare acquisti di beni e servizi e importazioni senza applicazione dell’IVA risponde alla concreta esigenza di evitare che questi soggetti, effettuando, per una rilevante parte della loro attività, operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA, risultino penalizzati, finanziariamente, all’atto della liquidazione periodica dell’imposta. In tale sede, infatti, in relazione agli acquisti per i quali sia stata assolta o addebitata in via di rivalsa l’IVA a monte (ed esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta), non essendoci a valle il relativo incasso di imposta (in quanto vengono realizzate operazioni non imponibili), “emergerebbe un’eccedenza IVA detraibile, il cui recupero, anche attraverso il rimborso, non sarebbe stato del tutto immediato, pur solo limitandosi alla necessaria tempistica fisiologica per poterlo erogare”.

In ordine alla qualifica di esportatore abituale la normativa tributaria specifica che con tale termine deve intendersi il soggetto che nel corso dell’anno solare precedente, ovvero dei dodici mesi precedenti, abbia registrato cessioni all’esportazione (di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare dei corrispettivi superiore al 10% del volume d’affari.
A tale scopo, il volume d’affari “va depurato, solo a questi fini, delle operazioni territorialmente non rilevanti (che comportano l’emissione della fattura, la conseguente registrazione e concorrono ordinariamente alla formazione del volume d’affari), quali cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e operazioni (di cui all’art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972)”.

Come si attesta la volontà di beneficiare del plafond IVA - La volontà di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare (secondo quanto riportato nella normativa tributaria ) da “apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze, contenente l’indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l’indicazione dell’Ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica”.

Si ricorda che per le dichiarazioni d’intento, relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, è necessario utilizzare il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate; con il nuovo modello non sarà più possibile riferire le dichiarazioni di intento agli acquisti da effettuarsi in un determinato arco temporale.

In presenza dei requisiti normativi previsti per l’acquisizione dello status di esportatore abituale sopra richiamati e a seguito dell’assolvimento delle formalità (presentazione della lettera d’intento), il contribuente può effettuare acquisti di beni e servizi ed importazioni di beni senza pagamento dell’IVA, secondo le disposizioni previste dalla normativa (lett. c) del primo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972), fino a concorrenza dell’ammontare delle cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate, registrate nel periodo di riferimento (anno solare precedente o dodici mesi precedenti).

Detto ammontare viene anche definito comunemente plafond.

Modalità di compilazione del quadro VC - Il quadro VC, del modello IVA 2018, va compilato indicando i dati previsti dall’art. 10 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Si rileva che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell’art. 6, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF14 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d’acquisto.

Per effetto delle disposizioni previste dall’art. 10 del d.P.R. n. 435 del 2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righi distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.
Il quadro si compone di sei colonne nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da VC1 a VC12, i seguenti dati:
  • Colonna 1(ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari);
  • Colonna 2 (ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni);
  • Nelle ipotesi di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond, ad esempio affitto d’azienda o cessione d’azienda, le colonne 1 e 2, devono essere compilate dal soggetto subentrante a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto;
  • Colonna 3 (volume d’affari, suddiviso per ogni mese, relativo all’anno d’imposta 2017). Si evidenzia che la colonna deve essere compilata indicando l’ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate dall’art. 21, comma 6-bis. Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione del volume d’affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale;
  • Colonna 4 (ammontare delle cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente nello stesso periodo d’imposta 2017).

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell’anno 2017 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito mentre i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell’anno 2017 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2017, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese;
  • Colonna 5 (volume d’affari suddiviso per ogni mese dell’anno 2016). Si evidenzia che la colonna deve essere compilata indicando l’ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate dall’art. 21, comma 6-bis del DPR 633/1972. Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione del volume d’affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale;
  • Colonna 6 (ammontare delle cessioni all’esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell’anno 2016).

Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2017 ovvero alla data del trasferimento del beneficio di utilizzo nelle ipotesi, ad esempio, di affitto o cessione d’azienda.
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