26 novembre 2018

Reati tributari senza sequestro dell’azienda

L’azienda non può mai costituire il profitto della frode fiscale e non vale il Codice Antimafia

Autore: Paola Mauro
A fronte di un reato tributario, il sequestro preventivo della partecipazione sociale totalitaria non comporta l’estensione, di diritto, del sequestro al complesso aziendale, ai sensi degli artt. 104-disp. att. cod. proc. pen., 20 e 41 comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia).

Questa precisazione arriva dalla Sentenza n. 51603 del 15/11/2018, emessa dalla Corte di Cassazione (Sez. 3 Pen.,) nell’ambito di un procedimento per il reato dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, ascritto al legale rappresentante di una S.r.l. unipersonale.

Nel caso di specie, in esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari, la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro, tra gli altri beni, il 100 per cento delle quote sociali della predetta società. In seguito il Gip, in accoglimento della richiesta degli amministratori giudiziari, ha disposto l'estensione del sequestro al complesso aziendale, ai sensi degli artt. 104-disp. att. cod. proc. pen., 20 e 41 comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011; ma tale provvedimento, su istanza del difensore dell'indagato, è stato revocato dal Tribunale del Riesame. Ciò ha indotto il P.M. a interpellare la Suprema Corte che ha però confermato l’ordinanza impugnata.

Nel rigettare il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, gli Ermellini osservano che il sequestro delle quote societarie totalitarie, nel caso di specie, è stato eseguito per il valore nominale di 10.000 euro, mentre il sequestro dell'intera azienda non solo può avere un valore superiore a detta somma, ma astrattamente potrebbe avere anche un valore superiore al profitto del reato contestato.

Nel caso di specie, inoltre, il P.M. pretende l’estensione del sequestro (sulle quote) all'azienda in virtù di una norma - l'articolo 20 del Codice Antimafia1- entrata in vigore il 19 novembre 2017, cioè dopo la data della commissione del reato per cui si procede (3 febbraio 2017, secondo il capo d’imputazione).

E comunque, ad avviso degli Ermellini, l'art. 20 del Codice Antimafia, diversamente da quanto ritiene il P.M. ricorrente, «non è una norma di carattere generale che trova applicazione in ogni caso di sequestro totalitario di partecipazioni societarie ed in particolare nel sequestro preventivo nei reati tributari».

A pensarla diversamente, si avrebbero «effetti asistemici», evidenti, in particolare, proprio con riferimento al reato tributario per cui si procede (frode fiscale ex art. 2 D.Lgs. n. 74/00).

In generale, nei reati tributari, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 74/20002, il sequestro preventivo può essere eseguito su beni che devono essere confiscati, costituendo il “prezzo” o il “profitto”, salvo che appartengano a persona estranea al reato, oppure, quando non è possibile procedere alla confisca diretta dei beni, il sequestro può avvenire «per equivalente», ossia per un valore corrispondente al “prezzo” o “profitto”.

Quanto al “profitto” del reato dichiarativo di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/00, esso è costituito esclusivamente dal valore degli importi evasi e non può avere a oggetto neanche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione. Si è quindi affermato, con riferimento all'art. 2 cit., che il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 28047/2017).

Pertanto la S.C. afferma che «l'azienda non può mai costituire il profitto del reato, perché non costituisce l'importo dell'imposta evasa; preesiste al reato ed è lo strumento mediante il quale la società a responsabilità limitata ha svolto l'attività economica: società nel cui interesse è stata presentata la dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. 74/2000. L'azienda non può mai neanche essere sottoposta di per sé alla confisca per equivalente, perché è nella disponibilità di un soggetto giuridico autonomo (nel caso in esame la società a responsabilità limitata nel cui interesse è stato commesso il reato): in sostanza, la confisca dell'azienda concretizzerebbe la confisca per equivalente del bene dell'ente, non possibile in relazione al profitto del reato tributario. Se fosse corretta la tesi del pubblico ministero, si potrebbero sottoporre a sequestro, per effetto dell'estensione di diritto dell'art. 20 del Codice Antimafia, beni che in ogni caso non potrebbero mai essere oggetto di confisca né diretta né per equivalente. E ciò per effetto non di una norma sostanziale ma di un richiamo contenuto in una norma che regola la gestione dei beni in sequestro».

I Massimi Giudici, in conclusione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

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1Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 20 (Sequestro)
In vigore dal 19 novembre 2017
«1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.[…]».

2D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Art. 12-bis. (Confisca)
In vigore dal 22 ottobre 2015
«1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».
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