4 maggio 2018

Regime forfetario: i requisiti di accesso

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il regime forfetario, introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e modificato in seguito dalla legge di Stabilità 2016, prevede, come i precedenti regimi di favore per le piccole imprese e i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili. Con il presente approfondimento analizziamo i requisiti per l’accesso al regime agevolato.

I requisiti per l’accesso - Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54, dell’art. 1, della Legge di Stabilità 2015 e ss.mm.ii., e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.
Come chiarito con circ. n. 6/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedervi i soggetti già in attività.

Il regime in esame, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica; la sua applicazione è, pertanto, subordinata solo al verificarsi delle condizioni di seguito elencate.

Possono accedere al regime in commento i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

a) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015), e successive modifiche, diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. In particolare, a differenza dei precedenti regimi che prevedevano un limite di accesso unico per tutte le attività, il legislatore ha inteso proporzionare la soglia di accesso al tipo di attività svolta, nel presupposto che i diversi tipi di attività hanno proficuità differenti. Tale limite deve essere ragguagliato all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno.
Concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del DPR 917/86, cd. TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 3, dello stesso TUIR.
Va evidenziato che, con circ. n. 6/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che concorrono, altresì, alla determinazione dell’ammontare conseguito, i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino.
Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. È previsto, inoltre, che quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
Con la citata circ. n. 6/E è stato, inoltre, già chiarito che, per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa;

b) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR), anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, a norma dell’articolo 61, del D.lgs. n. 276 del 2003.
Alla determinazione del limite in parola concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (articolo 53, comma 2, lett. c) del TUIR), nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (articolo 60 del TUIR). Risulta, pertanto, superata la preclusione, prevista nel regime fiscale di vantaggio, che impediva l’accesso al regime a coloro che nell’anno precedente avessero sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, nel presupposto che l’esigua spesa prevista non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario;

c) il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.
Diversamente dal passato, la norma dispone espressamente che non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Rilevano, invece, nel calcolo del limite:
  • per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato, ai sensi dell’articolo 9 TUIR, alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
  • per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.

Al fine di verificare il limite riferito all’acquisto dei beni strumentali, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, si deve far riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione (cfr. circ. 6/E del 2015).

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50 per cento, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR.

Al riguardo si ricorda che si presumono, comunque, ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) per i quali, tuttavia, non devono essere presi a riferimento i limiti di deducibilità previsti dai suddetti articoli.

Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro, i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,45 (articoli 54, comma 2 e 102, comma 5, del TUIR).
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