24 luglio 2018

Regime impatriati: i recenti chiarimenti del Fisco

Autore: Diana Pèrez Corradini
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 51/E del 2018 in merito al regime degli impatriati.

Con tale documento di prassi ha fornito delle importanti precisazioni per i soggetti che intendono avvalersi di tale regime (art. 16 D.Lgs. n. 147 del 2015).

Si ricorda che tale regime ha l’obiettivo di attrarre talenti e risorse umane qualificate nel nostro Paese. Tale normativa prevede che al rispettarsi dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 16 D.Lgs. n. 147 del 2015, il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, prodotto in Italia, sia imponibile nella quota del 50%. Tale imponibilità trova applicazione dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Il quesito posto dall’istante riguarda un cittadino italiano che chiede chiarimenti in ordine all’applicazione del regime degli impatriati alla sua situazione personale. Tale soggetto specifica che, in data 23 agosto 2015, ha trasferito la propria residenza in Svizzera e, contestualmente, ha fatto richiesta di iscrizione all’AIRE. Il 2 settembre 2015 ha iniziato a collaborare con una società di Zurigo e tale rapporto lavorativo ha avuto durata fino al 30 settembre 2017. A seguito della fine di tale lavoro, il soggetto ha ritrasferito la residenza in Italia e ha intrapreso un nuovo rapporto lavorativo con una società italiana a partire dal 3 ottobre 2017.

Attualmente il soggetto è residente in Italia ma, per l’anno 2017, risulta fiscalmente residente in Svizzera secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2 del TUIR.

Con la casistica appena delineata il soggetto chiede all’Agenzia delle Entrate se risulta avere i requisiti per poter accedere ai benefici previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.

Come prima cosa, l’Agenzia delle Entrate riepiloga quelle che sono le condizioni per poter accedere a tale regime di vantaggio, ricordando che l’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR e per i quattro periodi di imposta successivi.

In particolare, ricorda l’Agenzia delle Entrate, il comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’UE o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le Doppie Imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
  1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più o,
  2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.

A tal fine, l’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 non indica espressamente per i soggetti di cui al comma 2 un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).

Considerato comunque che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, quindi, l’accesso al regime agevolativo.

L’Agenzia delle Entrate inoltre ricorda che dato che il trasferimento della residenza in Italia deve avvenire ai sensi dell’art. 2 del TUIR, in base alla norma domestica sono residenti le persone fisiche che per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Tali condizioni sono tra loro alternative; quindi, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Per poter quindi beneficiare del regime, il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che nel caso concreto, preso atto della veridicità delle informazioni fornite dal soggetto (svolgimento dell’attività all’estero per un periodo superiore a 24 mesi e possesso del titolo di laurea) e nel presupposto che per gli anni 2016 e 2017 non sia stato fiscalmente residente in Italia, tale soggetto possiede i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.

Sussistendo tutto quanto citato sopra, tale soggetto può quindi chiedere al proprio datore di lavoro l’applicazione del regime speciale degli impatriati a partire dal 2018 e per i quattro periodi d’imposta successivi.
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