14 aprile 2018

Registro. Il giudicato favorevole all’acquirente è opponibile al fisco

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 13 aprile 2018

Autore: Paola Mauro
In materia di imposta di registro, il giudicato favorevole all’acquirente consente al venditore di vincere la causa contro il Fisco, e viceversa. Si ricava dalla sentenza n. 9210/2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

La controversia, in estrema sintesi, riguarda la cessione di un terreno a una società. L’ufficio ha rettificato in aumento il corrispettivo dichiarato in atto e rideterminato l’imposta dovuta. Nell’ultimo grado di giudizio il venditore ha prodotto la sentenza, passata in giudicato, tra l’Agenzia delle Entrate e l’acquirente; fatto che ha indotto la Suprema Corte a decidere la causa nel merito, in senso sfavorevole all’erario.

Nel caso di specie, l’acquirente del terreno ha vinto la causa con il fisco e su ciò ha fatto leva la parte venditrice, invocando per sé gli effetti favorevoli del giudicato, discutendosi del medesimo avviso di rettifica e liquidazione.

La Suprema Corte ha osservato che nel caso di specie non si pone propriamente un problema inerente alla diretta applicazione del giudicato (art. 2909 c.c.), in quanto assume rilievo il principio di cui all'art. 1306 c.c., secondo cui:
  • i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso e uno dei condebitori in solido, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore.

Il suddetto principio, secondo costante giurisprudenza, va esteso ai rapporti relativi all’imposta di registro. E infatti è stato chiarito che: «In tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie per imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di accertamento ed all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irrepetibilità di quanto versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c. La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 c.c., opera, infatti, sul piano processuale che deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali, nel senso che l'opponibilità al creditore del giudicato esterno, favorevole al condebitore rimasto estraneo al giudizio, può operare con l'unica limitazione della eventuale definitiva soccombenza del condebitore, che intende avvalersi del giudicato, nell'autonomo giudizio dallo stesso instaurato avverso l'atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 12401/2003, n. 18025/2004, n. 28881/2008).

Sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito:
  • che l’estensione del giudicato favorevole, a norma dell’art. 1306, comma 2, c.c. può essere chiesta nel giudizio di legittimità se il giudicato si è formato dopo la conclusione del processo di appello (Cass. n. 21170/2016, fra le più recenti).

Ebbene, a fronte di questi principi, applicabili alla fattispecie in esame, i Massimi giudici hanno assunto una decisione nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy