7 giugno 2018

Regolarizzazione ex frontalieri: codice tributo per il versamento

Autore: Mattia Gigliotti
Dopo il modello (approvato, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche, con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 Prot. 110482/2018) ieri è arrivato anche il codice tributo per il versamento (a titolo di imposta, sanzione ed interessi), di quanto dovuto ai fini della regolarizzazione riguardante le violazioni degli obblighi di monitoraggio da parte degli ex frontalieri ed ex AIRE (art.5-septies del D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172/2017).

Si ricorda, infatti, che ai sensi del citato art. 5-septies è consentita l’emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte di contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto attività di lavoro autonomo o dipendente in via continuativa all’estero, in quanto iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri.

A tal fine è necessario presentare, entro il 31 luglio 2018 l’apposito modello (in via telematica) all’Agenzia delle Entrate, approvato con il provvedimento citato. Il tutto di perfeziona con il versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza delle somme sopra individuate al 31 dicembre 2016.

Il pagamento della citata somma può avvenire in unica soluzione (entro il 30 settembre 2018) oppure in tre rate mensili di pari importo (di cui la prima rata in scadenza il 30 settembre 2018 e la seconda e terza rispettivamente il 31 ottobre ed il 30 novembre). Le rate successive alla prima, in ogni modo, saranno maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolate al saggio legale dello 0,3 per cento annuo.

Modalità di versamento – Quanto anzidetto è da versarsi con F24 ELIDE (Elementi identificativi) e si attendeva l’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con cui sarebbe stato istituito il relativo codice tributo.

Risoluzione questa che è arrivata nella giornata di ieri (si tratta della n. 43/E/2018). In particolare, il codice tributo da utilizzarsi è “8080” denominato “Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero - articolo 5-septies del decreto legge n. 148/2017”, il quale è da esporsi in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Oltre a compilare la sezione “CONTRIBUENTE” (in cui riportare i dati anagrafici di chi versa), occorre valorizzare i seguenti campi della sezione “ERARIO ED ALTRO”:
  • “tipo” (riportare la lettera “R”;
  • “elementi identificativi” (in caso di versamento rateale, indicare il numero della rata in pagamento, seguito dal numero totale delle rate (es. 01/03, 02/03, oppure 03/03). In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “01/01”;
  • “anno di riferimento” (indicare l’ultimo anno indicato nell’istanza oggetto di regolarizzazione, nel formato “AAAA”).

Non sono, invece, da valorizzare i campi “codice ufficio” e “codice atto”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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