30 marzo 2018

REI 2018: Aggiornato il modello e chiarimenti

Autore: Mattia Gigliotti
Il Messaggio Inps n. 1389 del 29.03.2018 emesso dalla Responsabile della Direzione “Ammortizzatori Sociali” – Maria Grazia Sampietro, segue la Circolare dell’Istituto n. 57 del 28.03.2018 avente per oggetto “Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante – Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà -. Modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

La Circolare n. 57 recepisce in materia di Reddito di Inclusione le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e decorrenti dal in parte dal 01.01.2018 (situazioni particolari di stato di disoccupazione) ed in parte dal 01.07.2018 (requisiti familiari); istituisce anche il nuovo modello ai fini della richiesta della prestazione.

Unitamente alla Circolare di cui sopra, il Messaggio vuole quindi fornire le istruzioni operative in merito alle modalità di gestione da parte dell’Operatore Inps delle domande per la verifica del suddetto requisito.

Contestualizzando l’ambito di applicazione, ricordiamo che il Rei o Reddito di Inclusione è una misura a livello nazionale di contrasto alla povertà; possono accedervi tutti i nuclei familiari in possesso di particolari requisiti di residenza, familiari, economici e di compatibilità in parte oggetto di modifica in sede di Legge di Bilancio 2018.

La prestazione è costituita da una duplice componente, come meglio evidenziato all’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 147/2017, ovvero:
  • un beneficio economico, meglio definito all’articolo 4 del Decreto Legislativo stesso;
  • una componente di servizi alla persona beneficiaria nell’ambito di un progetto personalizzato di sostegno, di ricerca attiva, di riqualificazione professionale, meglio definita all’articolo 6 del Decreto Legislativo stesso. A tale proposito si sottolinea che la Circolare Inps n. 57 del 28.03.2018 ha evidenziato come, per l’anno 2018, in fase di avvio del ReI, l’Inps disporrà il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.

Si ricorda inoltre che il richiedente la prestazione deve essere in possesso della D.S.U. aggiornata.

Come spesso accade per prestazioni a sostegno del reddito, ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del citato Decreto Legislativo, l’accertamento dei requisiti è a carico dell’Inps, il quale partendo dalle autocertificazioni sottoscritte in sede di domanda dal soggetto richiedente, pone in atto le verifiche.

In linea di massima le verifiche sono automatizzate pur rimanendo nell’ambito della “lavorazione dell’operatore” tutte quelle situazioni che richiedono una analisi più approfondita quale ad esempio la verifica dello stato di disoccupazione.

Il messaggio Inps n. 1389 del 29.03.2018 affronta quindi quei casi limite che dovranno essere gestiti dall’operatore andando ad individuare il corretto comportamento al fine della gestione della pratica stessa.

In particolare, il messaggio si occupa del richiedente lavoratore ultracinquantacinquenne o con presenza nel nucleo familiare di un ultracinquantacinquenne richiedente il ReI.

Se da un lato il requisito anagrafico è automaticamente controllabile dalla D.S.U. presentata, diversa situazione potrebbe configurarsi per la verifica dello stato di disoccupazione; se dagli archivi Inps non verranno rilevati rapporti di lavoro in essere la richiesta potrà essere “lavorata” automaticamente, senza l’intervento dell’operatore; in caso contrario sarà oggetto di segnalazione e sottoposto all’attenzione dell’operatore al quale spetterà il compito di verificare la sussistenza del requisito dello stato di disoccupazione.

Tale condizione è da considerarsi rispettata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 147 del 15.09.2017 avente per oggetto “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 240 del 13.10.2017, qualora il reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, nell’anno solare in corso al momento della presentazione della domanda di ReI non generi un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni, per lavoro dipendente e assimilato o per lavoro autonomo, spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Tuir.

Ricordiamo che tali limiti reddituali sono rispettivamente di euro 8.000,00 per redditi di lavoro dipendente ed assimilati e di euro 4.800,00 per redditi di lavoro autonomo.

Poiché il dato reddituale, in tale circostanza, richiede una sua ricostruzione, necessita l’intervento dell’operatore nella verifica della sussistenza dei requisiti. L’operatore potrà trovarsi di fronte alle seguenti circostanze:
  • sussistenza dello stato di disoccupazione. La verifica si conclude con la determinazione di un reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo che rispetta i predetti limiti consentendo pertanto di confermare lo stato di disoccupazione nell’anno solare di presentazione di istanza del ReI; in tale circostanza la domanda proseguirà nel suo iter con parere positivo;
  • assenza dello stato di disoccupazione. La verifica si conclude con l’accertamento del superamento delle soglie sopra dette quale reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; in tale circostanza l’istanza di ReI dovrà essere respinta.

Il messaggio precisa inoltre che le operazioni di controllo effettuate con l’intervento dell’operatore potranno essere effettuate anche decorsi i 5 giorni lavorativi, termine assegnato all’Inps dal Decreto Legislativo n. 147 del 15.09.2017, articolo 9 comma 4.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy