21 luglio 2018

RESIDENZA A MONTECARLO. SI DIMOSTRA CON BOLLETTE E CONTRATTO D’AFFITTO

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 20 luglio 2018

Autore: Paola Mauro
La sentenza della CTR, in favore del fisco, va annullata con rinvio, se non tiene in debita considerazione la documentazione prodotta dal vip, trasferitosi nel Principato di Monaco, per dimostrare che non è tenuto a pagare le tasse in Italia. Il contratto di affitto, le ricevute del regolare pagamento del canone di locazione, le fatture delle utenze domestiche e la carta di credito rilasciata dalla banca estera sono tra i documenti potenzialmente decisivi, al fine di collocare il centro principale degli interessi economici e personali del contribuente a Montecarlo e non Italia.

È quanto emerge dalla lettura dell’Ordinanza n. 19410/2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso proposto dal contribuente.

In estrema sintesi, la controversia nasce un avviso di accertamento per l’anno 2000, spiccato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di uno sportivo italiano, che ha proposto opposizione, sul rilievo di non essere tenuto a versare quanto richiestogli, risiedendo a Montecarlo.
I giudici della Commissione Tributaria Regionale della Liguria hanno dato ragione al fisco italiano, che avrebbe fatto bene a disconoscere la scrittura privata del 1999 con la quale il contribuente aveva ceduto i diritti e i proventi derivanti dall’attività sportiva a una società di San Marino, facente capo al padre.

La Commissione regionale, inoltre, ha ritenuto di avere elementi sufficienti per condividere l’affermazione dell’Ufficio secondo cui, ex art. 2, comma 2, T.U.I.R., per il periodo di riferimento, il contribuente aveva la soggettività fiscale in Italia.

Ebbene, la Suprema Corte ha rinviato la causa alla CTR ligure, per nuovo esame.

In base all'art. 2, secondo comma del T.U.I.R., «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio consiste nell’individuazione del luogo di domicilio o residenza nell'annualità d’imposta 2000.

Su tale presupposto, osserva la S.C., era onere del contribuente superare la presunzione di residenza in Italia, fornendo la prova che, in tale annualità, il centro principale dei suoi affari e interessi si collocasse effettivamente nel Principato di Monaco (Stato rientrante tra quelli a fiscalità privilegiata o black list, come individuati dal D.M. 4 maggio 1999), e non in Italia.

Sul punto la sentenza di secondo grado, per gli Ermellini, presenta un vizio di motivazione, perché gli elementi allegati dall’Amministrazione hanno certamente valenza indiziaria, ma la CTR ha omesso di farsi carico di tutti gli elementi addotti dal contribuente al fine di superare tale valenza indiziaria. Ciò vale sia per la scrittura privata disconosciuta dall’Ufficio sia rispetto ai documenti prodotti per dimostrare la residenza effettiva a Montecarlo (contratto di affitto, ricevute del regolare pagamento del canone di locazione, fatture delle utenze domestiche e rilascio di carta di credito parte della banca monegasca).

Con riferimento a quest’ultima serie di documenti, «potenzialmente decisa» per collocare a Montecarlo il centro principale degli interessi personali ed economici del contribuente, la CTR – a giudizio degli Ermellini - «ha tralasciato del tutto di prendere posizione».

Peraltro, la CTR «non indica neppure quali elementi – tra quelli dedotti dall’amministrazione finanziaria […] abbia ritenuto dirimenti nel senso del mancato superamento della presunzione legale di residenza in Italia. Elementi che non vengono menzionati nemmeno nella parte dedicata allo svolgimento del giudizio, nella quale si dà atto, quanto a collegamento con la fattispecie concreta, che “l’ufficio espone numerosi indizi che legano il contribuente al territorio nazionale”; senza tuttavia menzionarli, né soppesarne la tenuta dimostrativa in rapporto e bilanciamento con i documenti di segno contrario».

Insomma, per la Suprema Corte, le allegazioni dell’Ufficio e quelle del contribuente meritano di essere valutate con più completezza; e tale compito è stato demandato a una diversa sezione della CTR della Liguria.
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