Se il contribuente è residente all’estero, la notifica dell’atto impositivo effettuata in Italia deve ritenersi non valida, tuttavia la tempestiva costituzione in giudizio sana il vizio per raggiungimento dello scopo.
È quanto emerge dall’
Ordinanza n. 30794/18 della Corte di Cassazione (Sez. trib.), pubblicata il 28 novembre, relativa al caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
Il giudizio nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per il recupero a tassazione, per l'anno 2003, ai fini IRPEF, di un
reddito di capitale non dichiarato.
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della decisione del primo Giudice, ha dichiarato la nullità dell’atto impositivo
per l’inesistenza della notifica, essendo stata effettuata a Padova, mentre il contribuente, regolarmente iscritto all'AIRE, all'epoca era residente in Brasile, dove svolgeva la propria attività imprenditoriale, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Convenzione Italia - Brasile, egli era soggetto a tassazione in quel paese e non in Italia.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado e ha denunciato la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973, 156, 160, 142 cod. proc. civ.:
- l’Ufficio lamenta che la C.T.R. ha qualificato come inesistente, anziché nulla, come invece sarebbe stato corretto secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la notifica dell'atto impositivo in Italia e, conseguentemente, ha negato (in modo implicito) che potesse configurarsi una sanatoria dell'ipotizzato vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, a seguito dell'avvenuta, tempestiva, costituzione in giudizio del contribuente.
Per la Suprema Corte la censura è fondata.
La natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi quale l'avviso di accertamento, non osta che a essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160
1 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 5, n. 2272/2011; n. 18480/2016).
Nel caso di specie, il contribuente ha tempestivamente impugnato l'avviso e ha, così, potuto svolgere compiutamente le proprie difese in giudizio.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, la C.T.R. è incorsa nell’errore di diritto denunciato dall’Ufficio ricorrente, laddove ha escluso che l'asserito vizio di notifica dell'atto d'imposizione fiscale sia rimasto sanato, a norma dell'art. 156 cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile proprio dalla tempestiva impugnazione.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che
«l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui lo stesso, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto (Cass. 27/07/2018, n. 19974; 9/05/2008, n. 11043)».
In ragione di tali rilievi, gli Ermellini hanno annullato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione,
per nuovo giudizio.
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1Codice di procedura civile - Capo III: Della nullità degli atti
Art. 156. Rilevanza della nullità
«Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».
Art. 160. Nullità della notificazione
«La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157».