24 aprile 2018

Responsabilità solidale negli appalti: tutele rafforzate e regole più stringenti

Autore: Debhorah Di Rosa
La legge prevede la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore per le somme dovute ai lavoratori dipendenti in relazione alla prestazione svolta durante l’appalto.

La tutela dei crediti di lavoro maturati dai lavoratori nell’ambito di un appalto è prevista già dal Codice Civile che, all’art. 1676, prevede una rafforzata garanzia retributiva in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro: il committente è tenuto a pagare, in caso di inadempimento del datore di lavoro, i dipendenti dell’appaltatore, nei limiti delle somme ancora dovute nei confronti dell’appaltatore al momento in cui il dipendente chiede il pagamento. La Legge Biagi ha successivamente esteso la responsabilità solidale del committente obbligando quest’ultimo a rispondere in solido dei crediti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori, sia con l’appaltatore che con eventuali subappaltatori, senza limiti vincolati all’eventuale debito residuo del committente verso l’appaltatore.
N.B. Sono responsabili solidalmente e senza limiti di importo pertanto tutti quei soggetti che, a cascata a partire dal committente principale, si trovino ad operare in regime di appalto, subappalto e subcommittenza.
I prestatori di lavoro, dunque, possono richiedere gli adempimenti retributivi e contributivi non solo al proprio datore di lavoro diretto, ma anche ai subcommittenti fino a risalire al committente principale.

Con il medesimo provvedimento, inoltre sono stati rimossi i limiti di importo relativi all’eventuale debito derivante dal rapporto tra appaltatore e committente.

Campo di applicazione - Tra i crediti da lavoro oggetto di responsabilità solidale sono inclusi:
  • tutti i trattamenti retributivi (compresi i trattamenti ad personam, per lavoro straordinario, per mensilità aggiuntive, ecc.),
  • la quota di trattamento di fine rapporto,
  • i contributi previdenziali
  • i premi assicurativi, maturati nell’ambito del contratto di appalto.

Restano invece esclusi dalla tutela:
  • le eventuali sanzioni civili e amministrative relativi ad inadempimenti od evasioni contributive,
  • eventuali indennità risarcitorie;
  • gli emolumenti occasionali o privi di carattere continuativo o fondante nel rapporto di lavoro (diarie, rimborsi, buoni pasto, ecc.).

Le garanzie di responsabilità solidale operano entro il limite temporale di decadenza fissato a due anni dalla cessazione dell’appalto.

Le novità del D.L. 25/2017 - Il D.L. 25 del 17 marzo 2017 ha introdotto le seguenti modifiche:
  • per i lavoratori non è più necessario coinvolgere nella fase processuale tutti i soggetti intervenuti nell’appalto: essi potranno dunque “aggredire” il committente prima dell’appaltatore/datore di lavoro per soddisfare i propri crediti di lavoro maturati durante l’appalto stesso;
  • il committente dovrà pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, fatto salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso di quanto pagato dall’appaltatore, senza la preventiva escussione del debitore diretto;
  • la contrattazione collettiva non può più derogare al regime di responsabilità solidale negli appalti.

Il regime della responsabilità solidale è escluso per i committenti non imprenditori; parimenti è da escludersi in caso in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione.

Al contrario si ritiene che la responsabilità solidale sia operante per le società partecipate da enti pubblici.

Di tale responsabilità si possono avvalere non solo lavoratori dipendenti dell’appaltatore, ma anche soci di cooperativa, lavoratori autonomi o parasubordinati.

Il committente risponde solo delle differenze retributive e contributive maturate nel periodo in cui il lavoratore dell’appaltatore abbia effettivamente prestato la propria opera nell’ambito dell’appalto.

Estensione della responsabilità alle subforniture - Con la circolare n. 6 del 29 marzo 2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in accordo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017, ha dichiarato ammissibile l’applicazione della responsabilità solidale nelle ipotesi di subfornitura: non rileva, a parere della Corte, che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo. SI tratta, anzi, di lavoratori ancora più bisognosi di tutela, stante la “strutturale debolezza” del datore di lavoro/subfornitore.

Con il D.L. n. 25/2017 è stato cancellato il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore, introdotto nel 2012, ed eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva.
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