8 giugno 2018

Retribuzione delle ferie non godute: indicazioni di legittimità dall’avvocatura generale Ue

Autore: Debhorah Di Rosa
L’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Yves Bot è intervenuto in materia di orario di lavoro, approfondendo la disciplina UE delle ferie non godute dai lavoratori subordinati. In particolare, le tre cause esaminate, un lavoratore tedesco a cui era stata negata l'indennità per le ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, e due vedove, sempre di nazionalità tedesca, che chiedevano le indennità dei propri mariti deceduti e dipendenti di un'azienda privata e di un'amministrazione pubblica. L’indennità, secondo la Corte di Giustizia Ue, deve sempre essere versata nel momento in cui il rapporto di lavoro viene interrotto, per qualsiasi causa, che sia il pensionamento, il licenziamento o le dimissioni. La stessa, invece, non può essere trasmessa agli eredi, in caso di morte del lavoratore.

Retribuzione ferie non godute - Il caso di specie riguarda una controversia insorta fra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro, a seguito del diniego di quest’ultimo di corrispondere un’indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute prima dell’interruzione del rapporto di lavoro.

Non v’è dubbio al riguardo sul diritto al riconoscimento di un’indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro nel caso in cui un lavoratore non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite al medesimo spettanti nel corso di tale rapporto.

In tal senso, il fatto che il lavoratore non abbia presentato, in pendenza del rapporto di lavoro, alcuna domanda di concessione delle ferie non determina la decadenza da tale diritto.

Tuttavia, precisa l’avvocato generale, qualora il datore di lavoro dimostri di aver fatto tutto il necessario per consentire ai lavoratori di far valere il proprio diritto alle ferie annuali retribuite e che, "nonostante i provvedimenti adottati, il lavoratore abbia deliberatamente rinunciato ad avvalersi di tale diritto, pur avendone avuto la possibilità nel corso del rapporto di lavoro”, al lavoratore medesimo può essere legittimamente negata l'indennità.

Ferie annuali retribuite non godute da lavoratore deceduto - Nelle Cause riunite C-569/16 e C-570/16, l’avvocato generale è stato chiamato in merito al diniego dei datori di lavoro, di corrispondere alle mogli, l’indennità pecuniaria per le ferie annuali retribuite e non godute dai loro coniugi prima del decesso.

In questo caso è stato specificato che la disciplina europea osta a normative o prassi nazionali per effetto delle quali, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto all’indennità pecuniaria per ferie annuali retribuite e non godute impedendo, in tal modo, la corresponsione dell’indennità medesima agli eredi del de cuius.

Il giudice nazionale è dunque tenuto ad assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli e a garantirne la piena efficacia disapplicando, all’occorrenza, qualsiasi disposizione nazionale contraria.
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