29 giugno 2018

Retribuzioni: tracciabilità dei pagamenti anche per le associazioni sportive

Autore: Paola Sabatino
La legge di Bilancio 2018 reca una nuova disciplina sulle modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori.
La nuova disciplina che, tra l’altro, vieta la corresponsione in contanti, decorre dal 1° luglio 2018 e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.

La normativa - All’articolo 1, comma 910, della legge in commento, viene chiarito che «A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale». Inoltre, viene disposto che il pagamento della retribuzione dovrà essere effettuata con uno dei seguenti mezzi:
  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di un suo comprovato impedimento a un suo delegato, ossia il coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Il successivo comma 911, stabilisce che, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094, del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001. Inoltre, il comma 912, precisa che, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Preme precisare che, l’Ispettorato del Lavoro, con nota protocollo n. 4538 del 2018, ha chiarito che un qualsiasi strumento di pagamento delle retribuzioni diverso da quelli di cui sopra, comporta l'irrogazione di una sanzione.

Casi di esclusione - Il comma 913, della Legge n. 205/2017, puntualizza che, le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli, comunque, rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
All’interno del citato comma, viene inserita un’importante novità, riguardante il caso in cui il datore di lavoro o committente violi l’obbligo di non erogare le retribuzioni per mezzo di denaro contante. In tale situazione, al datore di lavoro o committente, sarà irrogata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

Infine, il comma 914, chiarisce che «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

La tracciabilità dei pagamenti vale anche per le Associazioni Sportive? - La norma dispone esplicitamente solo di compensi di lavoratori subordinati e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre non si esprime in merito alle collaborazioni occasionali e alle collaborazioni sportive dilettantistiche, che sono le forme di compenso più diffuse nel Terzo Settore.
Pertanto, se l'associazione sportiva dilettantistica ha dei dipendenti, sicuramente dovrà pagarli in modo tracciato, mentre se ha collaboratori sportivi o occasionali potrebbe non doverlo fare.

Sembra opportuno precisare che, l'articolo 1 comma 358 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2015 individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 242/1999, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Queste prestazioni, nel concreto, sono “le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il comma 359 della Legge di Bilancio, precisa poi che “i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR”, con ciò lasciando inalterata la disciplina fiscale che li regolava.

A parere di chi scrive, dal momento che è la stessa legge di Bilancio a prevederlo (art. 1 comma 358), sarà il Consiglio Nazionale del CONI a dover individuare quali sono le prestazioni che costituiranno oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il ricondurre tali collaborazioni di carattere sportivo alla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le quali, comunque, non sono considerate rapporti di lavoro subordinato, non costituisce certamente una semplificazione degli adempimenti a carico delle Associazioni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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