7 marzo 2025

Retrodatazione del licenziamento e irretroattività della Legge Fornero. La Cassazione chiarisce i limiti applicativi

Autore: Angela Taverna
La retrodatazione prevista dalla Legge Fornero, secondo cui, quando un licenziamento viene deciso al termine di un procedimento disciplinare, la sua efficacia si retrodata al momento di avvio del procedimento stesso, non si applica qualora il procedimento disciplinare sia stato avviato prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012.

La sentenza Cass. Sez. Lav. 21 febbraio 2025, n. 4655 ha posto l’attenzione sui seguenti principi:
  • principio di immediatezza, secondo il quale il datore di lavoro deve contestare tempestivamente eventuali illeciti disciplinari al lavoratore, sia per non pregiudicare il suo diritto di difesa sia per evitare un’incertezza prolungata nel rapporto di lavoro;
  • principio di irretroattività, secondo il quale la legge civile, in via generale, non può avere efficacia retroattiva (sebbene tale principio sia elevato a garanzia costituzionale solo in ambito penale), salvo che ciò non sia espressamente previsto dal legislatore.
Nel caso di specie, esaminato dai giudici di Piazza Cavour, il datore di lavoro aveva avviato il procedimento disciplinare prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero e, successivamente, lo aveva sospeso in attesa dell’esito di un processo penale in corso. All’esito del processo, che aveva accertato la responsabilità della lavoratrice, il datore di lavoro aveva deciso di licenziarla, cercando di retrodatare gli effetti del licenziamento al momento di avvio del procedimento disciplinare così come la Legge Fornero prevede.

Mentre la Corte d’Appello riteneva che la disciplina introdotta dalla L. n. 92/2012 fosse applicabile a tutti i licenziamenti intervenuti dopo la sua entrata in vigore e che la retrodatazione dovesse collegarsi all’inizio del procedimento disciplinare, anche se avviato prima dell’entrata in vigore della legge, la Suprema Corte ha confutato completamente tale impostazione.

Gli Ermellini hanno infatti sancito che, con l’invio della prima contestazione disciplinare, il procedimento risultava già avviato e, pertanto, l’art. 1, comma 41, della L. n. 92/2012, entrato in vigore il 18 luglio 2012, non poteva disciplinare una fattispecie caratterizzata da un procedimento disciplinare iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore.

L’intenzione del legislatore è improntata a disciplinare gli effetti della contestazione e a sottolinearne l’importanza. Porre l’accento esclusivamente al licenziamento si collocherebbe in contrasto con la finalità del procedimento disciplinare come strumento di garanzia per il lavoratore che voglia attivarsi al più presto nel difendere i propri interessi.

Tale soluzione risulta coerente con i principi già affermati in precedenti pronunce, tra cui Cass. 15 ottobre 2018, n. 25717, nella quale si è attribuito rilievo al momento del licenziamento per individuare la legge regolatrice del rapporto, stabilendo che la L. n. 92/2012 fosse applicabile in base al “tempo del recesso” ai fini però della determinazione della sanzione applicabile.

Nel caso di specie, ha concluso la Corte “deve attribuirsi rilievo al momento dell'inizio della procedura di contestazione trattandosi di effetti, quelli regolati dal comma 41, che vanno ad incidere sulla condizione del lavoratore sin da quel momento e che necessitano, pertanto, di essere noti e considerati nel contraddittorio che il procedimento instaura”.
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