In tema delle di rivalutazione delle partecipazioni sociali, la
circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011, ha chiarito che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa. Dunque, ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni, titoli o diritti non è possibile assumere un valore diverso da quello risultante dalla corrispondente frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, alla data del 1° gennaio 2021, espressa dalla percentuale di partecipazione al capitale delle azioni detenute.
Tale disposizione è stata richiamata dall’Agenzia delle Entrate con la
risposta a interpello n. 738/2021.
In merito, si evidenzia che gli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 consentono ai contribuenti che detengono alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. In conformità alle modalità determinate da tali disposizioni, il costo di acquisto rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’
art. 67, comma 1, lettera a), b), c) e c-bis), del Tuir.
In luogo del costo storico, il contribuente per poter utilizzare il valore “rideterminato” deve versare un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta o il versamento della prima rata, inizialmente fissato al 30 settembre 2020, è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei citati adempimenti. L’
articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha fissato al 1° gennaio 2021 la data in cui deve essere verificato il possesso dei menzionati beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto. La relativa perizia deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2021.
Ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni, il comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 disciplina che
“per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
Infine, la
circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002, ha precisato che il valore delle partecipazioni è determinato in relazione alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima. Con riferimento al valore oggetto della relazione giurata di stima, si evidenzia che il comma 4 del menzionato articolo 5 stabilisce che il valore periziato è riferito all’intero patrimonio.