5 ottobre 2018

Riforma del terzo settore: si conferma l’esenzione IMU/TASI

Autore: Pasquale Pirone
La riforma del terzo settore allinea l’esenzione IMU e TASI degli enti chiamati ad iscriversi al Registro Unico Nazionale a quella prevista già per gli enti non commerciali. A farlo è il D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), il quale al comma 6 dell’art. 82, subordina l’agevolazione alla condizione che l’immobile utilizzato dall’ente (appartenente al terzo settore) sia utilizzato per lo svolgimento di attività di interesse generale (ossia, assistenziali, ricettive, culturali, ecc.).

Cosa prevede la norma – Al citato comma 6, espressamente, si legge che “gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (…)”.
Con riferimento a quest’ultimo richiamo normativo si tratta delle attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Quando l’attività è non commerciale - Dal tenore letterale del comma 6 art. 82, si evince, quindi, che l’esenzione riguarda “gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5…”. Ai sensi di quest’ultimo si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 dello stesso D. Lgs. 117/2017, ossia una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo stesso art. 5, elenca poi dettagliatamente quali sono le attività che si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di interventi e prestazioni sanitarie; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; ecc.

Le predette attività ad ogni modo, devono essere svolte in conformità ai criteri individuati dai commi 2 e 3 del medesimo art. 79. In particolare al citato comma 2 è sancito che le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/2017, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Al comma 3 si prosegue poi affermando che sono altresì considerate non commerciali le attività di ricerca scientifica, se svolte direttamente dagli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti. L’attività in commento si considera non commerciale anche nel caso in cui sia affidata dall’ente ad una università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.
In definitiva, l’esenzione IMU e TASI per l’ente del terzo settore opererà solo se l’ente utilizza l’immobile per lo svolgimento della propria attività di interesse generale.
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