3 luglio 2018

Riorganizzazione dell’agenzia per le erogazioni in agricoltura

Autore: Pietro Mosella
Con D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 144 del 23-06-2018), si è provveduto a disciplinare la “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”.

L’AGEA - All’articolo 1 del sopra citato decreto, recante “Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura”, si legge che, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), è un ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Essa è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.

Inoltre, l’Agenzia, assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore e, nell'ambito della potestà organizzativa, l'Agenzia è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.

È sottoposta, altresì, al controllo della Corte dei Conti e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Gli organi di cui si compone l’Agenzia, così come previsto dall’articolo 7 del decreto, sono il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.

Soppressione di Agecontrol S.p.A. – In sostanza, con il D. Lgs. in esame (pubblicato in G.U.), l’Agecontrol S.p.A., che effettua i controlli sulle erogazioni dei fondi europei e sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli per conto del Ministero delle Politiche agricole, verrà soppressa (come si evince dall’articolo 16) «a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1».

L'Ufficio del Registro delle imprese provvede alla cancellazione dell'Agecontrol S.p.A. su semplice richiesta dell'Agenzia.

Inoltre, il suddetto articolo 17, al comma 1, prevede che «il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base della esperienza maturata presso la società di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è inquadrato presso l'Agenzia».

Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese.

Funzioni dell’AGEA - Nel decreto in esame, sono previste le diverse funzioni dell’AGEA, sia in relazione all’organismo di coordinamento, sia in ordine all’organismo pagatore.

Inoltre, come previsto all’articolo 9 del decreto, al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) è costituito un Comitato tecnico. Tale Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia:
  • redige e adotta il proprio regolamento interno in conformità al regolamento di organizzazione dell'Agenzia;
  • organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento;
  • esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione;
  • esprime, altresì, un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.

Dall’articolo 12 del decreto, riguardante lo Statuto e le norme di funzionamento dell’Agenzia, si apprende che lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3 (ossia separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore).

Alla vigilanza dell’Agenzia, invece, provvede il Ministero delle Politiche agricole secondo le modalità individuate dallo statuto; il Ministero esercita, altresì, il controllo sul bilancio dell'Agenzia.
Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura, inoltre, può essere disposta la nomina di sub-commissari, nel numero massimo di due.

Il SIAN - In merito al SIAN, menzionato in precedenza, occorre ricordare quanto previsto dall’articolo 15 del decreto, il quale dispone, al comma 1, che «il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)».

L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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