11 aprile 2018

Ristrutturazioni. All’ENEA solo i dati del risparmio energetico

L’obbligo di comunicazione non è generalizzato

Autore: Andrea Amantea
In materia di comunicazioni all’ENEA per lavori di ristrutturazione edilizia e detrazioni Irpef, tenuto conto che l'obiettivo della normativa di cui alla Legge di bilancio 2018 è il monitoraggio energetico, la trasmissione dei dati deve avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal T.U.I.R (D.P.R. 917/86), all’art. 16.bis, lettera h).

Sono queste le indicazioni fornite dall’Enea circa le novità della Legge di bilancio 2018 che ha introdotto l’obbligo di comunicazione alla stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) dei dati dei lavori effettuati anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Interventi di ristrutturazione ed Enea – La Legge di Bilancio 2018 prevede espressamente che le detrazioni collegate ad interventi di recupero del patrimonio edilizio tra i quali rientrano anche gli interventi di ristrutturazione, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2018 confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 €.

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (vedi art.16 bis D.P.R. 917/86 T.U.I.R. e art. 16 D.L. 63/2013), i contribuenti che effettuano sugli immobili tali tipi di intervento, per i quali richiedono la relativa detrazione, sono tenuti a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

La Legge di bilancio 2018, Legge n° 205/2017, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (art 14 D.L. 63/2013), dispone dunque la trasmissione in via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione/recupero patrimonio edilizio effettuati ai sensi dell’art. 16 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.

L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati ai Ministeri competenti.

Tale previsione è da ricondurre nello specifico dal comma 2 bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 introdotto dal n°4 lettera b), comma 3 della Legge n°205/2017 sopra citata.

Dal punto di vista pratico, per effetto dell’intervento della Legge di bilancio, le cui disposizioni sono confermate a livello previsionale dalla guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” pubblicata di recente, l’obbligo di comunicazione dei dati dei lavori all’ENEA riguarderà anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio così come riconfermati e prorogati dalla stessa Legge 205/2017, Legge di bilancio 2018.

Le precisazioni dell’ENEA – Con apposito comunicato stampa, l’ENEA proprio in merito alle disposizioni della Legge di bilancio ha precisato che In relazione alla novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 sulla trasmissione degli dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia, (al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati), l'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare. Non appena ricevute le indicazioni necessarie, l'Agenzia predisporrà il sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati e ne darà la più ampia comunicazione possibile. Tuttavia, come già anticipato in premessa, tenuto conto che l'obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16 bis, lettera h).
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