Nel caso in cui non vengano versate ritenute dovute e certificate quale può essere l'oggetto del sequestro preventivo emesso in sede d'indagine preliminare?
Il caso di specie, deciso con
sentenza n. 13086/2019 depositata il giorno 26/03/2019, sia pure non giungendo alla decisione da parte dei giudici della Corte Suprema di cassazione, data la rinuncia al ricorso da parte del difensore dell'imputato, presenta alcuni aspetti d' interesse, dato che ha ad oggetto la questione dei limiti del sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente.
Tale misura era stata applicata a seguito della contestazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate, che è un reato di tipo omissivo proprio, che si perfeziona al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento da parte del contribuente.
Infatti l' illecito previsto dall'art. 10 bis del dlgs. n.74 del 2000 è una fattispecie di tipo doloso la quale necessita di una condotta caratterizzata da un atteggiamento colpevole da parte del reo, il quale deve essere consapevole di violare un obbligo previsto dalla normativa.
Nel caso di specie ed a seguito di tale contestazione, veniva emesso un provvedimento di sequestro, avente a oggetto somme di denaro giacenti sui conti correnti della società.
L' applicazione di tale provvedimento ha dato luogo a numerose dispute e questioni relative all' entità dell'importo che ne potrà essere oggetto.
Il legale rappresentante della società ricorreva per cassazione, deducendo in apposito motivo di ricorso una specifica tesi difensiva, in merito all'entità degli importi sequestrabili nel caso di reati come quello che aveva dato origine al procedimento de quo.
Le soluzioni astrattamente prospettabili per tale questione sono di due tipi.
La prima che vuole che ad essere oggetto del sequestro siano le somme in disponibilità della società al momento dell'applicazione della misura, la seconda invece che vuole che possano essere oggetto del sequestro le somme in possesso della persona giuridica al momento della scadenza del termine per il versamento delle ritenute dovute e certificate.
Il difensore del legale rappresentante deduceva in apposito motivo di ricorso come la posizione dei giudici del tribunale non potesse essere condivisa dato che palesemente contrastava con la normativa.
Sul punto, il ricorrente rappresentava come a potere essere oggetto della misura era il risparmio di spesa conseguente alla realizzazione dei reati di tipo omissivo.
In particolare, si tratta del solo importo corrispondente alla disponibilità liquida di cui l'ente godeva al momento della scadenza del termine per il versamento, per cui, se tale importo è maggiore o uguale all'imposta dovuta e non versata, il valore del risparmio di spesa coincide con il quantum del tributo; mentre, se le disponibilità liquide presenti sui conti correnti dell'ente, al momento della scadenza del termine per il versamento, risultano inferiori all'importo dell'imposta dovuta, allora il risparmio di spesa suscettibile di confisca diretta o di sequestro preventivo ad essa finalizzata non può che essere commisurato all'importo di tali giacenze.
In sostanza il difensore accoglie la prima delle due soluzioni poc'anzi prospettate ritenendo sequestrabili la sola somma in disponibilità della società, anche se essa presenta una minore entità rispetto all' importo dovuto per il pagamento dell'imposta.