11 marzo 2025

Rottamazione quater, al via le domande per la riammissione

Come presentare l'istanza

Autore: Martina Giampà
È aperto ufficialmente il canale per la riammissione alla Rottamazione-quater, introdotta di recente dall’articolo 3-bis del Decreto-legge n. 202/2024, convertito con modificazioni con la Legge n. 15/2025.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma che per essere riammessi al beneficio è necessario presentare la domanda, esclusivamente online, entro il 30 aprile 2025, indicando oltre ai debiti per i quali richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento: in un’unica rata entro il 31 luglio 2025 oppure, fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e, le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Come presentare la domanda?

I contribuenti possono optare per due modalità:
  • online in area riservata accedendo tramite SPID, CIE o CNS, compilando il form e selezionando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di riammissione;
  • online in area pubblica, compilando il form indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. In questo caso, è necessario allegare la documentazione di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail su cui ricevere la ricevuta della domanda di riammissione.
Sei un intermediario fiscale? È possibile presentare la domanda di riammissione per i clienti direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

Coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi riceveranno entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda.

Tutti i passaggi post presentazione

Se la domanda è stata presentata in area riservata, il contribuente riceverà tramite e-mail la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione della Definizione agevolata”. Nel caso in cui, invece, la domanda sia stata presentata in area pubblica:
  • si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le 72 ore successive. Trascorso il termine il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida, si riceverà una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, si riceverà una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi cinque giorni, la “Ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di adesione alla riammissione della Definizione agevolata”. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Sovraindebitamento

L’Agente di riscossione precisa che è possibile presentare la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” anche per i debiti decaduti dalla stessa misura agevolativa al 31 dicembre 2024, oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019).

Cosa bisogna fare? In questo caso, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite PEC, inviando il Modello DA-LS-RIAMM alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

Le FAQ

Insieme alle procedure da seguire sono state rese note anche delle FAQ esplicative. È bene ricordare che:
  • non rientrano nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate al 31 dicembre 2024. Pertanto, per esempio, se si è decaduti perché non è stata versata la settima rata entro lo scorso 28 febbraio 2025 (5 marzo con i cinque giorni di tolleranza) non è possibile essere riammessi al beneficio;
  • sono riammessi solo i debiti già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata in precedenza dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a giugno 2023. Pertanto, solo escluse le cartelle ricevute successivamente;
  • in caso di accoglimento della domanda di riammissione si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza dalla Rottamazione-quater.

Vantaggi importanti

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte al momento di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente – sempre per i debiti “definibili” – non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della PA e per il rilascio del DURC.
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