Per essere riammessi alla
Rottamazione-quater si deve presentare la
domanda, esclusivamente online, entro il 30 aprile 2025, indicando oltre ai debiti da inserire nella riammissione, anche il numero di rate con cui si vuole effettuare il pagamento: in un’unica rata entro il 31 luglio 2025 oppure, fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e, le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
Una cosa importante da annotare: non rientrano nella riammissione i debiti risultanti da piani di pagamento in regola al 31 dicembre 2024. Quindi, per esempio, se si è
decaduti perché non è stata versata la settima rata entro lo scorso
28 febbraio 2025 (+ 5 giorni di tolleranza) non è possibile essere riammessi al beneficio. La legge, infatti, è abbastanza chiara: possono accedere alla riammissione solo
i contribuenti decaduti per insufficiente, tardivo o omesso versamento al
31 dicembre 2024.
È bene ricordare che:
- sono riammessi solo i debiti già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata in precedenza dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a giugno 2023. Pertanto, solo escluse le cartelle ricevute successivamente;
- in caso di accoglimento della domanda di riammissione si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza dalla Rottamazione-quater.
I
vantaggi importanti: dopo la presentazione della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte al momento di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente – sempre per i debiti “definibili” – non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della PA e per il rilascio del
DURC.