In data 20 agosto scorso, pubblicavamo su queste pagine l’articolo intitolato
Il requisito di ruralità dei fabbricati strumentali prescinde dall’estensione dei terreni, nel quale, facendo un cenno alle norme che disciplinano la ruralità fiscale dei fabbricati abitativi e strumentali all’esercizio dell’attività agricola, ci soffermavamo principalmente sul fatto che può attribuirsi carattere rurale ad un fabbricato strumentale indipendentemente dalla estensione della superficie di terreno sul quale insiste.
Il limite minimo di 10.000 mq, infatti, è stato previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 esclusivamente per i terreni sui quali insistono fabbricati rurali abitativi. A disciplinare, invece, l’unico requisito oggettivo di strumentalità dei fabbricati rurali asserviti all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 213 del codice civile, è il successivo comma 3-bis.
Rammentiamo che ciò è stato finalmente chiarito nel gennaio scorso dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune di Palagiano per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale, organo preposto a deliberare in materia di tributi locali.
In data di ieri è stata pubblicata sul portale dell’Agenzia la
Risposta n. 369 ad un’istanza di interpello presentata da una contribuente che chiedeva la certezza di poter considerare rurale il suo fabbricato strumentale all’esercizio della attività agricola insistente sul terreno coltivato esteso per quarantaquattro are.
La risposta fornita dall’Agenzia non fa altro che riprendere il chiarimento fornito al Comune di Palagiano, anticipato dalla nostra redazione nell’articolo di agosto cui rimandiamo.