In ipotesi di scissione, è nulla la cartella di pagamento indirizzata alla Società beneficiaria, adducendo la responsabilità solidale per i debiti tributari della Società scissa, se l’atto presupposto è stato notificato unicamente a quest’ultima dopo la sottoscrizione dell’atto di scissione.
È quanto emerge dalla Sentenza n. 16/02/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.
Una S.r.l., nel 2008, ha deliberato una scissione parziale in favore di altra Società, alla quale sono stati assegnati alcuni immobili (un terreno di proprietà e tre fabbricati in locazione finanziaria) e alcune passività.
In seguito l’Ufficio ha notificato alla sola scissa due accertamenti relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006, divenuti oggetto d’impugnazione e confermati solo in parte dalla Commissione adita.
L’Agente della Riscossione ha successivamente notificato alla beneficiaria della scissione una cartella di pagamento in qualità di responsabile in solido; cartella di cui l’interessata ha eccepito la nullità per l’assenza di notifica degli atti presupposti.
Ebbene, con la sentenza in esame, la C.T.P. di Reggio Emilia ha accolto il ricorso proposto contro la suddetta cartella a fronte dei seguenti rilievi.
In particolare, secondo il Collegio di primo grado, nel caso in cui, come quello dedotto in giudizio, il debito sia sorto posteriormente alla sottoscrizione dell'atto di scissione, la responsabilità solidale della Società beneficiaria per i debiti tributari non viene meno, ma essa non può assumere «gli stessi profili di quella conseguente alla conoscenza, già ante sottoscrizione dell'atto di scissione, dei debiti della scissa da parte della beneficiaria in quanto esplicitati nell'atto stesso; ritiene questo Giudice che la responsabilità solidale sia in questo caso subordinata alla conoscenza degli atti presupposti (cfr. da ultimo Cass. ord.n°18224/2018) e, comunque, "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto” (art. 2506-quater,3 comma)».
Secondo Cass. n. 18224/2018 citata sopra: «La cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione. (Nella specie, la S. C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto viziata la cartella di pagamento che indicava le ragioni della pretesa rinviando ad una comunicazione d'irregolarità non allegata e non comunicata previamente al contribuente)».
La C.T.P. ha quindi accolto il ricorso perché – spiega in sentenza - «i debiti tributari di cui l'Agenzia ritiene solidalmente ed illimitatamente responsabile, senza beneficium excussionis, la Ricorrente, sono originati da atti notificati alla società Scissa dopo la sottoscrizione dell'atto di scissione e non notificati alla società Beneficiaria che in tal modo ha visto completamente pregiudicato il suo diritto di difesa; né è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale richiamato, che in effetti parrebbe riferirsi ad una fattispecie in cui i debiti tributari siano sorti dopo l'atto di fusione, poiché in tal caso si porrebbe il problema di come far conciliare un tale orientamento interpretativo con una lettura costituzionalmente orientata della norma che invece è preservato dal principio sopra enunciato; in conclusione in accoglimento del ricorso l'atto va annullato».
Le spese di giudizio sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza.
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