20 luglio 2018

Sentenza nulla se la CTP nega la trattazione in udienza pubblica

Autore: Paola Mauro
In tema di processo tributario, la sentenza è nulla – e quindi il processo è da rifare – se la Commissione ha ignorato la richiesta di discussione del ricorso in pubblica udienza. È quanto emerge dalla Sentenza n. 2120/01/18 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

La pronuncia trae origine da un ricorso proposto da una Società contro un avviso di accertamento in materia di TARSU.

Per quanto qui rileva, il predetto atto impositivo è stato confermato dal Giudice di primo grado con sentenza assunta in Camera di Consiglio, nonostante la società ricorrente avesse esplicitamente chiesto che la trattazione della controversia avvenisse in pubblica udienza (art. 33, D.lgs. 546/92).

Ebbene, in sede di appello, la società contribuente ha ottenuto il rinvio della vertenza per una nuova trattazione; ciò, in quanto la CTR di Milano ha accolto il motivo di appello con cui parte contribuente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della sentenza di prime cure per violazione dell’articolo 33 del D.lgs. 546/92, attesa la mancata discussione del ricorso in pubblica udienza, nonostante ne fosse stata fatta richiesta.
  • La norma citata sopra prevede che la trattazione della controversia in Camera di Consiglio "salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2".

Si rileva nella Sentenza in esame che «L'interpretazione di tale norma, seguita senza contestazioni nella prassi di tutte le Commissioni Tributarie, è sempre stata nel senso che l'istanza di discussione in pubblica udienza ben può essere avanzata già nel corpo del ricorso, siccome notificato alla controparte, e che non sia affatto necessario reiterarla con una ulteriore richiesta. È infatti espressione di una scelta difensiva che ben può essere espressa anche in limine litis. La discussione orale pubblica deve essere ammessa anche nel caso in cui la notifica dell'istanza non sia stata effettuata regolarmente o tempestivamente, ma entrambe le parti si presentino in udienza, così sanando eventuali vizi della notificazione».

Nel caso in esame, la contribuente ha pacificamente fatto istanza di trattazione in pubblica udienza nel proprio ricorso, ma la CTP ha deciso la vertenza in Camera di Consiglio, non ammettendo la discussione orale.

Per la CTR meneghina «L'aver impedito alla società ricorrente la trattazione orale della vertenza, che aveva chiesto, non può considerarsi vizio meramente formale per il solo fatto che essa abbia già ampiamente svolto per iscritto le proprie argomentazioni, essendo incontestabile il diritto della parte che ne ha fatto richiesta di trattare oralmente ed illustrare, anche in replica a memoria della controparte, le proprie ragioni. Deve quindi ritenersi violato il diritto ad un regolare contraddittorio, che ha un riconoscimento anche costituzionale (artt. 24 e 111 della Costituzione)».

Pertanto, in accoglimento dell'eccezione preliminare dell'appellante, la CTR di Milano, ex art. 59 co. 1, lett. b) D.lgs. 546/921, ha rimesso la causa alla CTP di Como perché la vertenza sia nuovamente trattata in pubblica udienza.


____________________________________________________________________________

1Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, Art. 59 (Rimessione alla commissione provinciale):
1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette
d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy