23 novembre 2018

Sentenze di rigetto del reclamo: imposta di registro in misura fissa

Autore: Pasquale Pirone
Le sentenze di rigetto del reclamo ex articolo 630 c.p.c., sono da considerare atti dell’autorità giudiziaria, in materia di controversie civili, che definiscono, anche parzialmente, il giudizio ed in quanto tali, sono da assoggettare all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, ad esso allegata, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella risposta alla Consulenza giuridica (Risposta n. 2/2018) pubblicata ieri ed avanzata da un tribunale, il quale chiedeva, appunto, di conoscere la corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, delle sentenze aventi ad oggetto il rigetto del reclamo, ex articolo 630 del codice di procedura civile, avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiara estinta la procedura esecutiva.

La risposta – Secondo l’Amministrazione finanziaria, al fine di individuare quali sono tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell’imposta di registro, occorre richiamare gli articoli 37 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) e 8 della Tariffa, Parte prima.

Il primo (art. 37) stabilisce una norma di portata generale, in virtù della quale gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Il secondo (art. 8) individua, invece, quali sono gli atti soggetti a registrazione in termine fisso oltre che indicare la misura dell’imposta di registro dovuta e tra questi vi rientrano anche gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi […]”.

L’Amministrazione finanziaria sottolinea, quindi, che con il reclamo contro l’ordinanza di estinzione si instaura un ulteriore giudizio a definizione del quale viene emessa la sentenza (con la quale si definisce il giudizio promosso con il reclamo stesso). Qualora quest’ultimo venisse rigettato il processo esecutivo non ha più modo di proseguire e il giudizio si chiude con sentenza, soggetta ad impugnazione ordinaria. Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, le sentenze di rigetto del reclamo ex articolo 630 c.p.c., possono considerarsi a tutti gli effetti atti dell’autorità giudiziaria, in materia di controversie civili, che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, e come tali da registrarsi in termine fisso (come previsto dai citati art. 37 e 8) e da assoggettarsi ad imposta di registro in misura fissa (come previsto dalla lett. d dell’art. 8).
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